Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 informazione, partecipazione, iniziativa popolare |
Data: | 28/04/2014 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1 . (Modifica all'articolo 6 della L.R. 5/2014) |
Art. 2 . (Modifiche all'articolo 7 della L.R 5/2014) |
Art. 3 . (Modifiche all'articolo 8 della L.R 5/2014) |
Art. 4 . (Ulteriori modifiche alla l.r. 5/2014) |
Art. 5 . (Norma finanziaria) |
Art. 6 . (Entrata in vigore) |
§ 1.4.30 - L.R. 28 aprile 2014, n. 28.
Modifiche alla legge regionale del 4 gennaio 2014, n. 5 (Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).
(B.U. 9 maggio 2014, n. 53 Speciale)
Art. 1. (Modifica all'articolo 6 della
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della
Art. 2. (Modifiche all'articolo 7 della L.R 5/2014)
1. Il comma 1, dell'articolo 7 della
"1. La Regione, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), realizza iniziative o sostiene progetti di cooperazione internazionale nel rispetto delle procedure di cui alla
2. Le lettere d), e), g) ed i) del comma 8, dell'articolo 7 della
Art. 3. (Modifiche all'articolo 8 della L.R 5/2014)
1. Il comma 1, dell'articolo 8 della
"1. Per attività di cooperazione umanitaria e di emergenza si intendono tutte le iniziative di solidarietà internazionale destinate a fronteggiare eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità, siccità, carestie e carenze igienico - sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, fornendo anche direttamente beni ed attrezzature, personale specializzato sia volontario che messo a disposizione da soggetti pubblici e privati, anche attraverso l'erogazione di finanziamenti in favore di associazioni di comprovata esperienza che provvedono direttamente a tali interventi che potranno essere realizzati previa intesa con il Governo nazionale.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della
"1-bis. La Regione promuove, realizza, coordina o concorre finanziariamente alla attuazione degli interventi in collaborazione con le strutture regionali della protezione civile, le ONG e con soggetti pubblici e privati dotati della necessaria esperienza e competenza nei seguenti ambiti:
a) interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato che possono essere determinati da conflitti bellici ed etnici, catastrofi naturali, pandemie e situazioni eccezionali di denutrizione e di carenze igienico - sanitarie;
b) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni colpite;
c) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni profughe o rifugiate nel territorio d'Abruzzo a seguito degli eventi eccezionali di cui al presente articolo.".
3. Il comma 2 dell'articolo 8 della
"2. Gli interventi di cui al comma 1-bis e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale previa intesa con il Governo nazionale e comunicati al Consiglio regionale. Gli eventuali finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1-bis, possono raggiungere il 100 per cento della spesa nell'ambito del limite delle disponibilità previste a tale scopo dal bilancio regionale e possono essere erogati anticipi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa presunta. Il saldo verrà erogato ad avvenuta approvazione del relativo rendiconto.".
Art. 4. (Ulteriori modifiche alla
1. Nella
Art. 5. (Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.