Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 07/02/2014 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1 . Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e successive modificazioni |
Art. 2 . Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e successive modificazioni |
Art. 3 . Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e successive modificazioni |
Art. 4 . Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e successive modificazioni |
Art. 5 . Entrata in vigore |
§ 4.4.157 - L.R. 7 febbraio 2014, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e successive modificazioni.
(B.U. 14 febbraio 2014, n. 18)
Art. 1. Modifica dell’articolo 4 della
1. La lettera c), del comma 1, dell’articolo 4, della
“c) il comitato istituzionale, organo amministrativo interno, di supporto all’assemblea e al presidente, è presieduto dal presidente del consiglio di bacino, è composto da tre a sette membri, eletti dall’assemblea tra i suoi componenti e dura in carica cinque anni e comunque fino all’elezione del nuovo comitato;”.
2. La lettera e), del comma 2, dell’articolo 4, della
“e) ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 14 dell’articolo 10 del
Art. 2. Modifica dell’articolo 7 della
1. Il comma 4, dell’articolo 7, della
“4. L’atto di predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato, di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 4, è adottato dal Consiglio di bacino.”.
2. Il comma 5, dell’articolo 7, della
Art. 3. Modifica dell’articolo 11 della
1. Il comma 1, dell’articolo 11, della
“1. Nelle ipotesi di accertata inerzia, rispetto all’adozione degli atti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere b), c) e d), il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con nomina di un commissario ad acta.”.
Art. 4. Modifica dell’articolo 13 della
1. Al comma 2 dell’articolo 13 della
“il Presidente della Giunta regionale nomina commissari straordinari individuati prioritariamente nelle persone dei presidenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo, comunque non superiore a centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “nel caso sia accertata una persistente inerzia, rispetto agli obblighi dei comuni alla costituzione dei Consigli di bacino o all’elezione del presidente e/o del comitato istituzionale, in seno all’assemblea di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con la nomina di un commissario ad acta, che dura in carica fino a centottanta giorni, non prorogabili”.
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.