§ 4.4.157 - L.R. 7 febbraio 2014, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e successive modificazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:07/02/2014
Numero:4


Sommario
Art. 1 . Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e successive modificazioni
Art. 2 . Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e successive modificazioni
Art. 3 . Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e successive modificazioni
Art. 4 . Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e successive modificazioni
Art. 5 . Entrata in vigore


§ 4.4.157 - L.R. 7 febbraio 2014, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e successive modificazioni.

(B.U. 14 febbraio 2014, n. 18)

 

     Art. 1. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e successive modificazioni

1. La lettera c), del comma 1, dell’articolo 4, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, è così sostituita:

 

“c) il comitato istituzionale, organo amministrativo interno, di supporto all’assemblea e al presidente, è presieduto dal presidente del consiglio di bacino, è composto da tre a sette membri, eletti dall’assemblea tra i suoi componenti e dura in carica cinque anni e comunque fino all’elezione del nuovo comitato;”.

 

2. La lettera e), del comma 2, dell’articolo 4, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, è così sostituita:

 

“e) ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 14 dell’articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, predispone la tariffa del servizio idrico integrato, di cui all’articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, oltre alle relative revisioni periodiche, conformemente alle componenti di costo per la sua determinazione, al metodo tariffario, nonché alle modalità di sua revisione periodica definiti, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 14 dell’articolo 10 del decreto legge n. 70 del 2011, dall’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, detta “Agenzia”, di cui al comma 11 dell’articolo 10 del medesimo decreto legge n. 70 del 2011;”.

 

          Art. 2. Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e successive modificazioni

1. Il comma 4, dell’articolo 7, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, è così sostituito:

 

“4. L’atto di predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato, di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 4, è adottato dal Consiglio di bacino.”.

 

2. Il comma 5, dell’articolo 7, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, è abrogato.

 

          Art. 3. Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e successive modificazioni

1. Il comma 1, dell’articolo 11, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, è così sostituito:

 

“1. Nelle ipotesi di accertata inerzia, rispetto all’adozione degli atti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere b), c) e d), il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con nomina di un commissario ad acta.”.

 

          Art. 4. Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e successive modificazioni

1. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, le parole:

“il Presidente della Giunta regionale nomina commissari straordinari individuati prioritariamente nelle persone dei presidenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo, comunque non superiore a centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “nel caso sia accertata una persistente inerzia, rispetto agli obblighi dei comuni alla costituzione dei Consigli di bacino o all’elezione del presidente e/o del comitato istituzionale, in seno all’assemblea di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con la nomina di un commissario ad acta, che dura in carica fino a centottanta giorni, non prorogabili”.

 

          Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.