Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 4. servizi sociali |
Capitolo: | 4.13 handicap, portatori |
Data: | 18/11/2013 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1 . (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89) |
Art. 2 . (Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 89/1983) |
Art. 3 . (Disposizioni transitorie) |
Art. 4 . (Disposizione finale) |
§ 4.13.28 - L.R. 18 novembre 2013, n. 17.
Disposizioni in materia di contributi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Modificazioni alle leggi regionali 11 agosto 1981, n. 54, e 28 dicembre 1983, n. 89.
(B.U. 3 dicembre 2013, n. 49)
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
"Art. 2
1. Alle cooperative che hanno come soci o dipendenti persone con disabilità, come individuate dalla
2. Ai sensi della normativa europea vigente, possono essere, inoltre, riconosciuti in regime de minimis sino all'80 per cento i costi relativi al tempo impiegato per l'affiancamento di personale di sostegno alle persone con disabilità.
3. I contributi a favore di cooperative che non svolgono attività economica sul mercato o che svolgono attività meramente locali, non costituenti aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere concessi a copertura degli stessi costi di cui ai commi 1 e 2, con le medesime intensità. Nel caso in cui la cooperativa svolga anche attività economica o di natura non meramente locale, i contributi di cui al presente comma sono concessi per i costi riferiti alle sole attività non aventi rilevanza economica o di natura meramente locale, a condizione che il socio o il lavoratore disabile sia impiegato in tali attività. Il beneficio deve essere iscritto in apposita contabilità separata rispetto a quella concernente l'attività avente rilevanza economica o non meramente locale eventualmente svolta dalla cooperativa beneficiaria.
4. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità, anche procedimentali, per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.".
Art. 2. (Abrogazione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
Art. 3. (Disposizioni transitorie)
1. La deliberazione di cui all'articolo 2, comma 4, della
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della
Art. 4. (Disposizione finale)
1. Le parole "portatori di handicaps", "cittadini portatori di handicaps", "soggetti portatori di handicaps", "lavoratori portatori di handicaps", "cittadini handicappati", "persone portatrici di handicaps", nonché le parole "portatore di handicap" e "soggetto portatore di handicap", ovunque ricorrano nella
2. Al comma primo dell'articolo 4 della