§ 4.1.87 - L.R. 8 aprile 2014, n. 9.
Disposizioni per la riqualificazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:08/04/2014
Numero:9


Sommario
Art . 1.
Art . 2. Entrata in vigore.


§ 4.1.87 - L.R. 8 aprile 2014, n. 9.

Disposizioni per la riqualificazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata

(G.U.R. 11 aprile 2014, n. 15)

 

     Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, le parole 'ed altresì interventi di completamento delle strutture polivalenti destinate a funzioni di casa albergo e/o casa protetta;' sono sostituite dalle seguenti 'interventi di completamento delle strutture polivalenti destinate a funzioni di casa albergo e/o casa protetta e interventi di riqualificazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata e destinati ad alloggi residenziali per le forze dell'ordine secondo la normativa concorsuale vigente per ramo di amministrazione statale. Per le predette finalità di riqualificazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata e destinati ad alloggi residenziali per le forze dell'ordine, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato ai fini della costituzione e regolamentazione di un fondo di rotazione che sarà alimentato dai canoni di affitto degli immobili stessi.'.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti accertata la consistenza delle risorse derivanti da ulteriori economie accertate successivamente alla data di entrata in vigore del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, fino all'importo massimo di 500 migliaia di euro, le destina, con decreto da emanare previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, al fondo di rotazione di cui al comma 1.

 

          Art. 2. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.