Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà |
Data: | 04/01/2014 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005 n. 11. Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi |
Art. 2. Norma finale |
§ 3.19.82 - L.R. 4 gennaio 2014, n. 2.
Norme in materia di consorzi fidi.
(G.U.R. 17 gennaio 2014, n. 3)
Art. 1. Modifiche all'articolo 11 della
1. Il comma 1 bis dell'articolo 11 della
'1 bis. Per le operazioni finanziarie accese nel 2013 a decorrere dall'1 gennaio 2014, il contributo di cui al comma 1 è concesso, con procedura a sportello, successivamente all'erogazione del finanziamento sulla base degli interessi calcolati dalla banca nel complessivo piano di ammortamento, esclusivamente per operazioni rateali a medio e a lungo termine. Le agevolazioni regionali assistite da garanzie dei confidi possono essere concesse esclusivamente a condizione che il confidi sia riconosciuto ai sensi dell'articolo 5.'.
2. Il comma 1 quater dell'articolo 11 della
'1 quater. Per le operazioni finanziarie garantite dai confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 accese negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 ed in essere alla data del 30 settembre 2013, il contributo in conto interessi è concesso con procedura a riparto fra i soggetti aventi diritto. Il beneficio calcolato sulla base degli interessi stabiliti con l'istituto di credito ed effettivamente pagati, previa attività istruttoria per l'ammissione al finanziamento effettuata dai confidi, è erogato per annualità e la relativa quota di beneficio ricade sullo stanziamento dell'anno fino ad esaurimento delle risorse disponibili.' .
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Per una modifica al presente articolo, vedi l'art. 17 della