Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 turismo, industria alberghiera |
Data: | 11/12/2013 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1 . (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 “Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci”e successive modifiche) |
Art. 2 . (Modifica all’articolo 6 della l.r. 21/1996 e successive modifiche) |
Art. 3 . (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 21/1996) |
Art. 4 . (Modifica all’articolo 9 della l.r. 21/1996) |
Art. 5 . (Modifica all’articolo 10 della l.r. 21/1996) |
Art. 6 . (Modifica all’articolo 12 della l.r. 21/1996 e successive modifiche) |
Art. 7 . (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 21/1996 e successive modifiche) |
Art. 8 . (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 21/1996 e successive modifiche) |
Art. 9 . (Modifica all’articolo 20 della l.r. 21/1996 e successive modifiche) |
Art. 10 . (Modifica all’articolo 23 della l.r. 21/1996 e successive modifiche) |
Art. 11 . (Modifica all’articolo 24 della l.r. 21/1996 e successive modifiche) |
Art. 12 . (Modifica all’articolo 29 della l.r. 21/1996) |
Art. 13 . (Modifica all’articolo 31 della l.r. 21/1996) |
Art. 14 . (Entrata in vigore) |
§ 3.10.79 - L.R. 11 dicembre 2013, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci) e successive modifiche
(B.U. 12 dicembre 2013, n. 102 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 5 della
1. All’articolo 5 della
a) al comma 2 le parole: “per tutta la stagione invernale” sono soppresse;
b) al comma 3 dopo la parola: “snowboard.” sono aggiunte le seguenti: “Nell’albo professionale regionale è istituita un’apposita sezione dove sono inseriti i nominativi dei maestri di sci di altri Stati membri dell’Unione europea che intendono esercitare la professione temporaneamente, anche in forma saltuaria, nel Lazio.”.
Art. 2. (Modifica all’articolo 6 della
1. Alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 6, della
Art. 3. (Modifiche all’articolo 7 della
1. All’articolo 7 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Iscrizione all’albo professionale regionale dei maestri di sci provenienti da altre regioni o dalle province autonome”;
b) al comma 1 dopo le parole: “di altre regioni” sono inserite le seguenti: “o province autonome” e le parole: “il trasferimento dell’iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “l’iscrizione”;
c) al comma 2 dopo le parole: “all’albo professionale della Regione” sono inserite le seguenti: “o Provincia autonoma”;
d) il comma 3 è abrogato.
Art. 4. (Modifica all’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
“Art. 9
(Maestri di sci di altri Stati)
1. Ai maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea, non iscritti ad albi professionali di altre regioni o province autonome italiane, che intendono esercitare la professione di maestro di sci stabilmente o temporaneamente nel Lazio, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al
2. Ai cittadini di Paesi terzi che intendono esercitare la professione di maestro di sci si applicano le disposizioni di cui al
Art. 5. (Modifica all’articolo 10 della
1. Al comma 3, dell’articolo 10, della
Art. 6. (Modifica all’articolo 12 della
1. Alla lettera h), del comma 1, dell’articolo 12, della
Art. 7. (Modifiche all’articolo 15 della
1. All’articolo 15 della
a) al comma 1 le parole: “lettere e) ed f) ovvero lettere e) e g) ovvero lettere e) e g bis)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera f) ovvero lettera g) ovvero lettera g bis)”;
b) dopo il comma 3 è aggiunto in fine il seguente:
“3 bis. Ai candidati che abbiano partecipato ad attività agonistiche organizzate dalla F.I.S.I. nazionale o dai relativi comitati regionali, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, sono riconosciuti crediti formativi fino ad un massimo del 5 per cento della votazione minima in funzione dei risultati agonistici raggiunti nelle gare. La valutazione e l’attribuzione dei crediti formativi sono effettuate dalle sottocommissioni competenti per la disciplina di cui al comma 1.”.
Art. 8. (Modifiche all’articolo 18 della
1. All’articolo 18 della
a) al comma 1 dopo le parole: “Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “su proposta dell’Assessorato competente in materia di sport”;
b) alla lettera b) del comma 2 le parole: “di qualifica funzionale non inferiore alla settima, proposto dall’Assessore” sono sostituite dalle seguenti: “designato dalla struttura regionale di appartenenza”;
c) al comma 6 dopo le parole: “Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “o il collegio regionale”.
Art. 9. (Modifica all’articolo 20 della
1. Al comma 1, dell’articolo 20, della
Art. 10. (Modifica all’articolo 23 della
1. Il comma 4 dell’articolo 23 della
“4. Ai fini di una razionalizzazione dell’attività delle scuole di sci, la Regione autorizza, di norma, l’esercizio di una sola scuola nella stessa località sciistica ancorché articolata in più stazioni; al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di incentivare l’attività sciistica, gli enti locali e i gestori degli impianti di risalita favoriscono lo sviluppo delle scuole di sci prevedendo in favore delle medesime scuole la disponibilità di adeguate aree o strutture a servizio dell’utenza, anche mediante appositi accordi o convenzioni.”.
Art. 11. (Modifica all’articolo 24 della
1. Alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 24, della
Art. 12. (Modifica all’articolo 29 della
1. Al comma 1, dell’articolo 29, della
Art. 13. (Modifica all’articolo 31 della
1. Al comma 5, dell’articolo 31, della
Art. 14. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.