Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 28/03/2014 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1 . (Disposizioni urgenti in materia di OGM) |
Art. 2 . (Modifiche alla legge regionale 9/2007 ) |
Art. 3 . (Norma finanziaria) |
Art. 4 . (Entrata in vigore) |
§ 3.1.286 - L.R. 28 marzo 2014, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
(B.U. 26 marzo 2014, n. 13 - S.O. 31 marzo 2014, n. 7)
Art. 1. (Disposizioni urgenti in materia di OGM)
1. Al fine di evitare perdite di reddito per le colture convenzionali e biologiche di mais a seguito della commistione da colture transgeniche, nelle more della procedura di comunicazione alla Commissione europea ai sensi della
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro irrogata dal Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale. Fatta salva la responsabilità civile per i danni economici arrecati e l'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente, qualora venga riscontrata l'inosservanza del divieto di cui al comma 1, il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale ordina di rimuovere le condizioni che determinano l'inosservanza.
3. E' in ogni caso fatta salva l'applicazione della misura di emergenza di cui al decreto del Ministro della salute 12 luglio 2013 (Adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell' art. 54 del
Art. 2. (Modifiche alla
1. Alla
a) dopo il comma 3 bis dell'articolo 16 è aggiunto il seguente:
«3 ter. Ferme restando le disposizioni regionali in materia di antincendio boschivo, è ammesso il reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui ligno-cellulosici derivanti da attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali, previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, purché il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale, tramite distribuzione, come sostanze concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso della triturazione e i 5 centimetri nel caso delle ceneri.»;
b) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:
«4 bis. La violazione delle modalità esecutive di cui all'articolo 16, comma 3 ter, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro.».
Art. 3. (Norma finanziaria)
1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, comma 2, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1178 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 17, comma 4 bis, della
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.