Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici |
Data: | 17/04/2014 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1 . (Finalità) |
Art. 2 . (Definizioni) |
Art. 3 . (Ambito di applicazione) |
Art. 4 . (Pubblicizzazione e riutilizzo di dati e dei documenti contenenti dati pubblici) |
Art. 5 . (Provvedimenti attuativi) |
Art. 6 . (Pubblicazione dei bilanci) |
Art. 7 . (Abrogazione dell'articolo 12, commi da 26 a 38 e 40 e 41, della legge regionale 27/2012) |
Art. 8 . (Norma di rinvio) |
Art. 9 . (Norma transitoria) |
Art. 10 . (Entrata in vigore) |
§ 2.1.87 - L.R. 17 aprile 2014, n. 7.
Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.
(B.U. 23 aprile 2014, n. 17)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione, nel rispetto del riparto delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione del
2. La Regione riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere, mediante sistemi informatici, in condizioni di eguaglianza, alle informazioni e ai servizi on-line forniti dalla Regione.
3. La Regione garantisce la diffusione dei dati strutturati in formati aperti e liberamente accessibili a tutti (open data) al fine di contribuire allo sviluppo delle imprese innovative, incentivare e massimizzare la partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle fondazioni e delle associazioni ai processi decisionali della pubblica amministrazione e a favorire la crescita economica attraverso il riuso di tali dati.
4. La Regione s'impegna a rendere riutilizzabili dati e documenti contenenti dati pubblici, in base a modalità che ne assicurino l'accesso automatizzato, generale e diffuso a condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.
5. La Regione favorisce il pluralismo informatico anche mediante l'eliminazione delle barriere dovute all'utilizzo di formati digitali non aperti per dati e documenti contenenti dati pubblici.
6. Con la presente legge la Regione persegue, altresì, le seguenti finalità:
a) promuovere la più ampia collaborazione con soggetti pubblici e privati;
b) promuovere la più ampia interazione tra i sistemi delle pubbliche amministrazioni e tra il sistema pubblico di connettività;
c) assicurare l'accessibilità e l'interoperabilità dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici fornendo anche la documentazione e gli strumenti necessari alla loro comprensione e al loro riuso;
d) promuovere azioni di divulgazione e conoscenza sul riuso del patrimonio informativo regionale;
e) favorire lo sviluppo di progetti tecnologici innovativi e di servizi legati al riuso delle informazioni del settore pubblico;
f) favorire lo sviluppo di iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico;
g) favorire il progresso sociale e lo sviluppo della società dell'informazione mediante l'adozione e il sostegno di iniziative finalizzate a incentivare l'accesso ai saperi e alla conoscenza, anche mediante azioni di diffusione della cultura digitale atte a superare il digital divide.
7. La presente legge si inserisce nella più ampia strategia regionale per la crescita digitale.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) accessibilità: la capacità di un servizio o di una risorsa d'essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria di utente;
b) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
c) titolare del dato: i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, che hanno originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità;
d) dati di tipo aperto (open data): i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione;
e) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico; la definizione di documento non comprende i programmi informatici;
f) formato dei dati di tipo aperto (o libero): un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
g) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati e documenti contenenti dati pubblici dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;
h) metadato: un'informazione che descrive un insieme di dati;
i) riutilizzo o riuso: l'uso del dato di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali.
Art. 3. (Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica alla Regione, agli enti e alle agenzie a finanza derivata dalla Regione e alle società a capitale interamente regionale nei confronti delle quali la Regione esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
2. La presente legge si applica altresì gli enti locali, agli enti pubblici economici del Friuli Venezia Giulia e ai soggetti pubblici che, ai sensi dell'articolo 4 della
3. La Regione, al fine di rendere riutilizzabile la più ampia quantità di patrimonio informativo pubblico, promuove intese con gli enti locali, altre pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico, ivi incluse le rappresentanze associative degli enti locali, nonché con biblioteche, musei e archivi, istituti di istruzione, università ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, aventi sede e svolgenti la propria attività nel territorio regionale.
Art. 4. (Pubblicizzazione e riutilizzo di dati e dei documenti contenenti dati pubblici)
1. La Regione utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per rendere fruibile il patrimonio informativo pubblico, di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, assicurando l'utilizzo di formati aperti secondo gli standard internazionali per la pubblicazione dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici tramite la rete Internet.
2. I dati e i documenti contenenti dati pubblici di cui al comma 1, sono gratuitamente accessibili tramite la rete Internet, salvo casi eccezionali individuati da provvedimenti attuativi di cui all'articolo 5, e sono riutilizzabili nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale.
3. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, garantiscono l'aggiornamento dei dati di cui sono titolari.
4. Le licenze standard per il riutilizzo dei dati pubblici, predisposte in ottemperanza all'articolo 8 del
5. La Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità ai dati e ai documenti contenenti dati pubblici, assicurando la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori; promuove l'adozione da parte degli enti, delle società, dei consorzi, delle associazioni e fondazioni a cui partecipa delle misure necessarie per garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici e relativi metadati.
Art. 5. (Provvedimenti attuativi)
1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono, con uno o più provvedimenti, in particolare:
a) i dati, le informazioni e i documenti contenenti dati pubblici che possono essere oggetto di immediato riutilizzo;
b) i dati, le informazioni e i documenti contenenti dati pubblici rilasciati a pagamento;
c) le modalità per individuare ulteriori dati e documenti contenenti dati pubblici, che possono essere oggetto di riutilizzo in futuro;
d) le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti contenenti dati pubblici e le modalità di gestione e aggiornamento del portale regionale di accesso ai medesimi;
e) le licenze standard per il riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici di cui l'amministrazione regionale è titolare;
f) l'elenco dei formati aperti utilizzabili, individuabili anche in via indiretta, tramite riferimento a standard internazionali;
g) l'adeguata documentazione che deve accompagnare i dati;
h) le modalità per la presentazione della richiesta di riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici, ove necessaria per l'accesso; le modalità per la presentazione della richiesta relativa ai dati pubblici non ancora diffusi via Internet; le modalità per l'evasione della richiesta da parte dell'ufficio competente;
i) le modalità pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica e l'accesso ai dati disponibili per il riutilizzo;
j) lo schema standard regionale per la redazione del catalogo dei dati pubblici di cui sono titolari i soggetti individuati all'articolo 3, commi 1 e 2.
2. La Regione provvede sulle richieste di cui al comma 1, lettera h), entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di motivate esigenze, il termine può essere prorogato fino a un massimo di novanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di sussistenza di ragioni ostative di ordine economico, organizzativo o giuridico, l'ufficio competente provvede, entro i medesimi termini, con comunicazione motivata.
3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, diversi dalla Regione, e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, adottano secondo i rispettivi ordinamenti i provvedimenti attuativi di cui al comma 1, lettere da a) a i), in quanto compatibili.
4. Il rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2 è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali.
5. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, redigono, secondo uno schema standard regionale, un catalogo dei dati di cui al comma 1, lettere a) e b), di cui sono titolari e lo pubblicano sul proprio sito web. Ciascun catalogo è conferito nel catalogo regionale on-line sotto forma di collegamento secondo delle linee guida definite dalla Regione, in conformità alle direttive nazionali ed europee.
Art. 6. (Pubblicazione dei bilanci)
1. Al fine di garantire il massimo accesso ai cittadini, alle associazioni e alle istituzioni alle informazioni economico-finanziarie, i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, pubblicano il documento di bilancio e i dati di bilancio in formato open data sul proprio sito istituzionale.
2. All'obbligo di pubblicazione dei documenti e dati di bilancio in formato open data sul proprio sito, sono altresì obbligate le società di cui all'articolo 12, comma 4, della
Art. 7. (Abrogazione dell'articolo 12, commi da 26 a 38 e 40 e 41, della
1. A seguito dell'entrata in vigore del
2. Al fine di garantire maggiore trasparenza, rispetto agli atti previsti dall'articolo 26, comma 2, del
Art. 8. (Norma di rinvio)
1. Con riferimento ai documenti esclusi dall'applicazione della presente legge e alle norme di salvaguardia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del
Art. 9. (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, adottano i provvedimenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e li pubblicano nel proprio sito web all'interno dell'apposita sezione dedicata alla trasparenza.
2. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, si applica a decorrere dal primo bilancio successivo all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 3.
Art. 10. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.