Settore: | Normativa europea |
Materia: | 13. scienza, informazione, istruzione e cultura |
Capitolo: | 13.1 scienza |
Data: | 02/12/2013 |
Numero: | 1261 |
Sommario |
Art . 1. |
Art . 2. |
§ 13.1.110 - Regolamento 2 dicembre 2013, n. 1261.
Regolamento (UE) n. 1261/2013 del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 723/2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC)
(G.U.U.E. 6 dicembre 2013, n. L 326)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 187 e 188,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Da tempo l’Unione si è prefissa l’obiettivo di sostenere e sviluppare le infrastrutture di ricerca in Europa, come dimostrato da ultimo dalla
(3) Il Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) e il gruppo di riflessione in materia di infrastrutture in rete (e–IRG) hanno messo a punto e aggiornato la prima tabella di marcia europea per le infrastrutture di ricerca.
(4) Dall’entrata in vigore nel 2009 del quadro giuridico comunitario applicabile a un ERIC, due infrastrutture di ricerca europee hanno ottenuto lo status di ERIC.
(5) La possibilità di essere membri di un ERIC è aperta a Stati membri, a paesi associati, a paesi terzi diversi dai paesi associati, nonché a organizzazioni intergovernative.
(6) I paesi associati svolgono un ruolo fondamentale nella preparazione e nell’attuazione di infrastrutture di ricerca europee e dovrebbero poter partecipare agli ERIC allo stesso titolo degli Stati membri, giacché essi contribuiscono, con il loro sostegno, all’eccellenza scientifica della ricerca dell’Unione e alla competitività dell’economia dell’Unione.
(7) Per agevolare la partecipazione di paesi associati agli ERIC, è opportuno modificare l’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
All’articolo 9 del
«2. Fra i membri di un ERIC vi devono essere uno Stato membro e due altri paesi che sono Stati membri o paesi associati. Altri Stati membri o paesi associati possono aderire come membri in qualsiasi momento, fatto salvo il rispetto di condizioni eque e ragionevoli fissate nello statuto e come osservatori senza diritto di voto alle condizioni fissate in detto statuto. Possono parimenti aderire paesi terzi diversi dai paesi associati, nonché organizzazioni intergovernative, fatta salva l’approvazione dell’assemblea dei membri di cui all’articolo 12, lettera a), secondo le condizioni e le procedure di accesso allo status di membro previste nello statuto.
3. Gli Stati membri o i paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea dei membri. Per un ERIC ospitato da uno Stato membro, le proposte di modifica del suo statuto richiedono l’accordo della maggioranza degli Stati membri che sono membri di tale ERIC.»
Art. 2.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
(1) GU C 161 del 6.6.2013, pag. 58.
(2)
(3)
(4)