Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 21/01/2014 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1 . Esercizio provvisorio |
Art. 2 . Disposizioni inerenti il Patto di stabilità interno |
Art. 3 . Esercizio provvisorio del Consiglio regionale, degli enti e organismi strumentali |
Art. 4 . Dichiarazione d’urgenza |
§ 6.2.232 - L.R. 21 gennaio 2014, n. 1.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2014 e disposizioni connesse.
(B.U. 21 gennaio 2014, n. 2)
Art. 1. Esercizio provvisorio
1. Ai sensi dell’allegato 2 del DPCM del 28 dicembre 2011 recante “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del
2. La gestione del bilancio, nel corso dell’esercizio provvisorio, è consentita secondo quanto disciplinato nel punto 8 dell’allegato 2 del
3. Nel corso dell’esercizio provvisorio è altresì autorizzata la gestione volta ad erogare l’anticipazione mensile all’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, all’Ospedale Oncologico di Rionero in Vulture (PZ) e alle Aziende Sanitarie di Potenza e di Matera.
4. E’, altresì, autorizzata la gestione delle spese atte a far fronte a situazioni eccezionali e quelle di cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.
Art. 2. Disposizioni inerenti il Patto di stabilità interno
1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal Patto di Stabilità interno per l’anno 2014, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso dell’esercizio provvisorio, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli in termini sia di competenza che di cassa, così come previsti dalla normativa statale vigente in materia.
Art. 3. Esercizio provvisorio del Consiglio regionale, degli enti e organismi strumentali
1. E’ autorizzato dal 1 gennaio 2014 e non oltre il 30 aprile 2014, l’esercizio provvisorio del Consiglio regionale di Basilicata, dell’Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.), dell’Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.), dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.), dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Basilicata (A.R.P.A.B.), dell’Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane e dell’Ente Parco Regionale Chiese Rupestri del Materano.
2. Per il Consiglio regionale, l’Ente Parco Gallipoli Cognato e l’Ente Parco Murgia Materana, la gestione del bilancio, nel corso dell’esercizio provvisorio, è consentita secondo quanto disciplinato nel punto 8 dell’allegato 2 del
3. Per gli Enti di cui al comma 1 che non rientrano nella sperimentazione di cui al
Art. 4. Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.