§ 3.7.43 - L.R. 4 marzo 2014, n. 3.
Modifiche alla L.R. 19 gennaio 2005, n. 1 - Snellimento procedure istanze finanziate dalle LL.RR. 12 agosto 1986, n. 16 e 25 gennaio 1993, n. 5.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:04/03/2014
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Modifica all’art. 7 della legge regionale 19 gennaio 2005, n. 1
Art. 2.  Dichiarazione di urgenza


§ 3.7.43 - L.R. 4 marzo 2014, n. 3.

Modifiche alla L.R. 19 gennaio 2005, n. 1 - Snellimento procedure istanze finanziate dalle LL.RR. 12 agosto 1986, n. 16 e 25 gennaio 1993, n. 5.

(B.U. 7 marzo 2014, n. 7)

 

Art. 1. Modifica all’art. 7 della legge regionale 19 gennaio 2005, n. 1

1. L’art. 7 (Vincolo di destinazione d’uso) della legge regionale 19 gennaio 2005, n. 1 è così sostituito:

“1. La destinazione originaria dell’opera deve essere mantenuta per almeno 5 anni decorrenti dalla data di effettivo esercizio dell’attività.

2. Il cambio di destinazione d’uso può avvenire purché la struttura sia destinata per almeno ulteriori 5 anni ad attività di natura economica, produttiva, commerciale e di servizi.”

 

     Art. 2. Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.