§ 5.2.219 - L.R. 25 novembre 2013, n. 43.
Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 recante "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:25/11/2013
Numero:43


Sommario
Art . 1. (Modifiche all’art. 4 della l.r. 17/2011)
Art. 2 . (Sostituzione dell’articolo 6 della L.R. 17/2011)
Art. 3 . (Modifiche all’articolo 7 della L.R. 17/2011)
Art. 4 . (Modifiche all’articolo 9 della L.R. 17/2011)
Art. 5 . (Modifiche all’articolo 21 della L.R. 17/2011)
Art. 6 . (Norma finanziaria)
Art. 7 . (Disposizioni finali)


§ 5.2.219 - L.R. 25 novembre 2013, n. 43.

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 recante "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)"

(B.U. 4 dicembre 2013, n. 44)

 

     Art. 1. (Modifiche all’art. 4 della l.r. 17/2011)

1. Il comma 9, dell’art. 4, della L.R. 24 giugno 2011, n. 17 recante "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)", è sostituito dal seguente:

 

"9. Al fine di assicurare la migliore organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, educativi ed assistenziali, la Giunta regionale, valutate le proposte di cui al comma 10, costituisce le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, mediante il processo di accorpamento delle Istituzioni, per le quali è stato verificato, con il provvedimento di cui al comma 1, il possesso dei prescritti requisiti per il mantenimento della loro natura pubblica. Con la medesima Deliberazione di Giunta regionale, viene contestualmente indicato, per ciascuna ASP, il numero dei membri dell’Assemblea dei soggetti portatori di interessi dell’ASP e dei voti agli stessi attribuiti ai sensi dell'art. 9 commi 2, 3 e 4.".

 

2. Dopo il comma 9 dell'art. 4 della L.R. 17/2011, è inserito il seguente:

 

"9 bis. Gli Organismi Straordinari territorialmente competenti, convocano l'assemblea dei soggetti portatori di interessi di cui all'articolo 9, comma 2 da tenersi entro trenta giorni dalla Deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 9.".

 

3. Il comma 10, dell’articolo 4, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:

 

"10. Gli Organismi Straordinari territorialmente competenti, sentiti gli Enti di Ambito Sociale interessati, propongono alla Giunta regionale la costituzione di una o due ASP per ogni Provincia, a condizione che, per ciascuna ASP:

a) sussista sul territorio di riferimento una diffusa presenza di una o più Istituzioni riordinate;

b) le Istituzioni riordinate sub lettera a) siano in possesso di patrimoni il cui volume possa assicurare globalmente, senza pregiudizio alcuno, l'ottimale svolgimento delle attività;

c) ciascun patrimonio delle costituende ASP sia superiore a 5 milioni di euro sulla base della ricognizione effettuata ai sensi del comma 1.".

 

4. Dopo il comma 10, dell'articolo 4, della L.R. 17/2011, è inserito il seguente:

 

"10 bis. La proposta di costituzione di due ASP per il medesimo territorio provinciale è munita di specifica e congrua motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal comma 10.".

 

5. Il comma 11, dell’articolo 4, della L.R. 17/2011 è abrogato.

 

          Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 6 della L.R. 17/2011)

1. L’articolo 6 della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 6

(Procedimento di estinzione)

1. Sono dichiarate estinte, mediante apposita deliberazione di Giunta regionale, le Istituzioni che, a seguito degli accertamenti svolti da parte degli Organismi Straordinari territorialmente competenti, risultino:

a) non aver approvato o non essere in grado di approvare il provvedimento di cui all’articolo 4, comma 1, entro il termine fissato;

b) non disporre di un patrimonio e di risorse annualmente iscritte in bilancio sufficienti per garantire il conseguimento dei fini statutari, nonché la concreta erogazione dei servizi;

c) di versare, da verifica sui rispettivi bilanci e conti consuntivi, in una situazione di evidente inattività statutaria, perdurante da oltre due anni;

d) di versare in situazioni di inattività o mancanza dell'organo ordinario di amministrazione e di oggettiva impossibilità della sua ricostituzione, per inerzia o carenza dei soggetti portatori originari di interessi, statutariamente tenuti ad esprimere proprie rappresentanze.

2. La medesima deliberazione di cui al comma 1 dispone il trasferimento alle costituite ASP territorialmente competenti delle funzioni, dei patrimoni, ove esistenti, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi delle Istituzioni estinte.".

 

          Art. 3. (Modifiche all’articolo 7 della L.R. 17/2011)

1. Il comma 4, dell’articolo 7, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:

 

"4. Al fine di assicurare la migliore e la più razionale organizzazione territoriale del sistema integrato di servizi sociali, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità nell’espletamento delle attività, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, gli Organismi comunali, che erogano servizi alla persona, costituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) nella forma dell’Istituzione, dell’Azienda speciale di Servizi, anche consortile, o della società ovvero dell’associazione con capitale interamente pubblico e totalmente controllata dall’Ente titolare, possono confluire nell’Azienda istituita a norma della presente legge. Entro il termine previsto dell’articolo 4, comma 1, i rispettivi Consigli comunali adottano i conseguenti provvedimenti, assicurando il necessario apporto patrimoniale. Ai Comuni medesimi sono assegnati, in seno all’Assemblea delle ASP, tre voti, di cui uno attribuito alla minoranza del Consiglio comunale.".

 

2. Il comma 7, dell’articolo 7, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:

 

"7. I beni già trasferiti ai Comuni, a seguito di pregresse estinzioni ai sensi delle previgenti disposizioni regionali, possono essere conferiti all’Azienda, con attribuzione al Comune stesso, con le modalità indicate all’art. 9, comma 2, di tre voti, di cui uno assegnato alla minoranza del Consiglio comunale.".

 

          Art. 4. (Modifiche all’articolo 9 della L.R. 17/2011)

1. Il comma 2, dell’articolo 9, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:

 

"2. L’Assemblea è composta da un membro per ciascuno dei portatori originari di interesse complessivamente previsti dalle Tavole di Fondazione o dallo Statuto delle Istituzione riordinate oppure da due membri per i Comuni e le Province che, sulla base dei predetti atti, avevano all’interno delle Istituzioni riordinate un numero di membri in totale almeno pari a tre, o per i Comuni precedentemente sede di Istituzione concentrata in ECA, ovvero per i Comuni che esercitano le facoltà di cui all’articolo 7, comma 4, o articolo 7, comma 7.".

 

2. Il comma 3, dell’articolo 9, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:

 

"3. A ciascun membro è attribuito un numero di voti corrispondente alla sommatoria dei voti assegnati dalle Tavole di Fondazione o dallo Statuto delle Istituzione riordinate al portatore originario di interesse rappresentato. Per i Comuni e le Province che hanno diritto, ai sensi del comma 2, a due membri all’interno dell’Assemblea dell’ASP, la sommatoria dei voti assegnati è ripartita tra il rappresentante della maggioranza del Consiglio comunale o provinciale, a cui è attribuito la metà più uno dei voti, e il rappresentante della minoranza dell’Organo consiliare.".

 

3. Il comma 4, dell’articolo 9, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:

 

"4. Ai Comuni precedentemente sede di Istituzione concentrata in ECA sono assegnati ulteriori tre voti, di cui due attribuiti al rappresentante della maggioranza del Consiglio comunale ed uno al rappresentante della minoranza. Se detto Comune è capoluogo di Provincia, i voti assegnati sono cinque, di cui tre attribuiti al rappresentante della maggioranza del Consiglio comunale e due al rappresentante della minoranza.".

 

4. Il comma 7, dell’articolo 9, della L.R. 17/2011 è abrogato.

 

          Art. 5. (Modifiche all’articolo 21 della L.R. 17/2011)

1. Il comma 7, dell’art. 21, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:

 

"7. L’Organismo Straordinario al quale sono attribuiti tutti i poteri riservati dai rispettivi Statuti agli Organi di Amministrazione di ciascuna istituzione è nominato per la durata di un anno e resta comunque in carica sino alla formale costituzione del Consiglio di Amministrazione delle ASP prevista dall’art.11, comma 4.".

 

2. Il comma 8, dell’art. 21, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:

 

"8. Ciascun Organismo straordinario è composto da tre membri, tutti nominati dalla Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente. Ai componenti dell’Organismo Straordinario non residenti nel Comune in cui si svolgono le sedute è dovuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate ed effettuato con mezzi pubblici, purché sostenute in ragione del mandato o per la partecipazione alle sedute dell’Organismo. In caso di utilizzo del mezzo proprio, è corrisposta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso dal luogo di residenza o domicilio. Ai componenti dell’Organismo Straordinario è, altresì, corrisposto il rimborso delle spese di vitto nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali. I relativi oneri sono posti a carico dei bilanci delle IPAB e, dalla loro costituzione, delle ASP.".

 

3. Il comma 13, dell’art. 21, della L.R. 17/2011 è sostituito dal seguente:

 

"13. Al Presidente e ai componenti degli Organi delle Aziende di cui all’articolo 10 comma 1, non residenti nel Comune in cui si svolgono le sedute, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate ed effettuato con mezzi pubblici, purché sostenute in ragione del mandato o per la partecipazione alla sedute dell’Organo. In caso di utilizzo del mezzo proprio, è corrisposta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso dal luogo di residenza o domicilio. Ai predetti soggetti è altresì corrisposto il rimborso delle spese di vitto nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio delle ASP.".

 

4. Dopo comma 13, dell’art. 21, della L.R. 17/2011 è inserito il seguente:

 

"13 bis. Gli Enti competenti provvedono ai rimborsi di cui ai commi 8 e 13 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri e nel rispetto del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività) convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).".

 

          Art. 6. (Norma finanziaria)

1. L’applicazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

 

          Art. 7. (Disposizioni finali)

1. Ai fini dell’applicazione del comma 10, dell’articolo 4, della L.R. 17/2011, come sostituito dal comma 3 dell’articolo 1, gli Organismi Straordinari trasmettono la proposta entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.