§ 5.1.279 - L.R. 18 dicembre 2013, n. 51.
Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:18/12/2013
Numero:51


Sommario
Art. 1 . (Modifica all’art. 6 della L.R. 41/2012)
Art. 2 . (Sostituzione dell’art. 23 della L.R. 41/2012)
Art. 3 . (Modifica all’art. 29 della L.R. 41/2012)
Art. 4 . (Modifiche all’art. 35 della L.R. 41/2012)
Art. 5 . (Modifica all’art. 41 della L.R. 41/2012)
Art. 6 . (Modifiche all’art. 41 bis della L.R. 41/2012)
Art. 7 . (Entrata in vigore)


§ 5.1.279 - L.R. 18 dicembre 2013, n. 51.

Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)

(B.U. 27 dicembre 2013, n. 127 Speciale)

 

     Art. 1. (Modifica all’art. 6 della L.R. 41/2012)

1. Al comma 10, dell’articolo 6, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole "e che adotta le dovute misure organizzative interne.".

 

          Art. 2. (Sostituzione dell’art. 23 della L.R. 41/2012)

1. L'art. 23 della L.R. 41/2012 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 23

(Diritto di sepoltura)

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a) I cadaveri delle persone morte nel territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) I cadaveri delle persone morte fuori comune, ma aventi in esso in vita la residenza;

c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morti fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento nel cimitero del comune scelto dai famigliari del defunto;

d) I nati morti e i prodotti del concepimento;

e) I resti mortali delle persone sopra elencate.".

 

          Art. 3. (Modifica all’art. 29 della L.R. 41/2012)

1. Al comma 3 dell’articolo 29 della L.R. 41/2012 dopo le parole "medico necroscopo" sono aggiunte le parole "nel luogo di osservazione, dopo l’accertamento di morte.".

 

          Art. 4. (Modifiche all’art. 35 della L.R. 41/2012)

1. Al n. 1, della lettera b), del comma 3, dell’articolo 35, della L.R. 41/2012 dopo le parole "disponibilità continuativa" è inserita la seguente "e funzionale". Dopo le parole "carro funebre" sono inserite le seguenti "in proprietà o contratto di leasing".

 

2. Al n. 3 della lettera b), del comma 3, dell’articolo 35, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole "tra cui personale inquadrato nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del lavoro". [1]

 

3. Al n. 4, della lettera b), del comma 3, dell’articolo 35, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole "per ogni singola sede;".

 

4. Al comma 7, dell’articolo 35, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole "e verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia per svolgere l’esercizio dell’attività funebre.".

 

          Art. 5. (Modifica all’art. 41 della L.R. 41/2012)

1. Al comma 1, dell’articolo 41, della L.R. 41/2012 le parole "entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 giugno 2015".

 

          Art. 6. (Modifiche all’art. 41 bis della L.R. 41/2012)

1. Al comma 1, dell’articolo 41 bis, dopo le parole "della presente legge" sono aggiunte, in fine, le parole: "comprensivi della modulistica necessaria per l’esercizio dell’attività di cui al comma 2 dell’articolo 35".

 

          Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 54.