§ 4.5.97 - L.R. 29 novembre 2013, n. 46.
Riordino delle funzioni in materia di idoneità del percorso e delle fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:29/11/2013
Numero:46


Sommario
Art. 1.  (Svolgimento delle funzioni di cui all’art. 5, comma settimo, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753)
Art. 2 . (Entrata in vigore)


§ 4.5.97 - L.R. 29 novembre 2013, n. 46.

Riordino delle funzioni in materia di idoneità del percorso e delle fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale

(B.U. 11 dicembre 2013, n. 45)

 

Art. 1. (Svolgimento delle funzioni di cui all’art. 5, comma settimo, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753)

1. Le funzioni di cui all’articolo 5, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) relative all’accertamento, ai fini della sicurezza e regolarità del servizio di trasporto, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell’ubicazione delle fermate, anche in relazione alle caratteristiche dei veicoli da impiegare, sono svolte:

 

a) da ciascun Comune capoluogo di Provincia con riguardo ai servizi urbani di rispettiva competenza;

 

b) dalla Regione, attraverso la Direzione regionale competente, con riguardo a tutti gli altri servizi automobilistici, extraurbani suburbani e urbani, finanziati con risorse poste a carico del bilancio regionale, nonché con riguardo ai servizi in regime di autorizzazione e senza obblighi di servizio pubblico di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale);

 

c) dal gestore del servizio, limitatamente a talune funzioni che sono individuate con apposito regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi alle funzioni di accertamento dell'idoneità del percorso e delle fermate sono a carico del soggetto gestore del servizio.

 

2. Ai sensi dell’articolo 2, comma secondo, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, il termine di conclusione del procedimento è di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

 

3. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’effettiva dotazione delle risorse umane da assegnare alla Direzione regionale competente per l’esercizio delle attività connesse alle funzioni di cui al comma 1, lett. b).

 

4. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alle attività previste si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

5. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con essa, e in particolare la lettera l), del comma 1, dell’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale).

 

          Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.