Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura, zootecnia |
Data: | 27/12/2013 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1 . (Modifica all’art. 17 della l.r. 66/2012) |
Art. 2 . (Modifica all’art. 23 della l.r. 66/2012) |
Art. 3 . (Modifica all’art. 30 della l.r. 66/2012) |
Art. 4 . (Modifiche alla l.r. 10/2004) |
Art. 5 . (Modifica all’art. 9 della l.r. 42/2011) |
Art. 6 . (Modifica all’art. 5 della l.r. 19/2013) |
Art. 7 . (Entrata in vigore) |
§ 3.1.147 - L.R. 27 dicembre 2013, n. 58.
Modifica alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" e modifiche alle leggi regionali n. 10/2004, n. 42/2011 e n. 19/2013
(B.U. 30 dicembre 2013, n. 128 Speciale)
Art. 1. (Modifica all’art. 17 della
1. Al comma 3 dell’articolo 17 della
a) al primo periodo, all’elenco dei comuni la lettera ‘e’ dopo “Secinaro” è sostituita dalla virgola e dopo “Tione degli Abruzzi” sono aggiunti: “, Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cappadocia, Carsoli, Castel di Sangro, Celano, Cerchio, Civitella Alfedena, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Corfinio, Gioia dei Marsi, Introdacqua, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d’Albe, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pacentro, Pereto, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, Scanno, Scontrone, Scurcola Marsicana, Sulmona, Tagliacozzo, Trasacco, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito”.
Art. 2. (Modifica all’art. 23 della
1. Dopo il comma 9, dell’articolo 23, della
“9 bis. La validità dei tesserini rilasciati precedentemente alla data del 1 gennaio 2013 è prorogata fino al compimento del decimo anno dalla data di rilascio.”.
Art. 3. (Modifica all’art. 30 della
1. Dopo la lettera g), del comma 1, dell’art. 30, della
“g bis l’indicazione obbligatoria della zona geografica di raccolta.”.
Art. 4. (Modifiche alla
1. Il comma 5, dell’art. 18, della
2. Alla lettera c), del comma 1, dell’art. 19, della
3. Al comma 2, dell’art. 19, della
4. Al comma 4, dell’art. 28 della
5. La lettera a), del comma 4, dell’art. 53, della
6. Al comma 2, dell’art. 58, della
Art. 5. (Modifica all’art. 9 della
1. Alla lettera b), del comma 2, dell’art. 9, della
Art. 6. (Modifica all’art. 5 della
1. All’art. 5 (Piccoli impianti idroelettrici di cui al
a) Al comma 1, la parola “cessano” è sostituita con le parole “vengono meno”;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
“1 bis. Per gli impianti con potenza maggiore di quelli di cui al comma 1, lett. b) rimangono applicabili i motivi di preclusione di cui all’art. 8 della
1 ter. Gli impianti di cui al comma 1 rimangono assoggettati alle procedure di concessione per le derivazioni di acqua pubblica di cui al D.P.G.R. 13.8.2007 n. 3/Reg di attuazione del
a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato;
b) è garantito il minimo deflusso vitale e l’equilibrio del bilancio idrico;
c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero, pur sussistendo tale possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico”.
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.