Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 9. Assicurazioni private |
Capitolo: | 9.3 assicurazioni obbligatorie per la r.c. |
Data: | 09/08/2013 |
Numero: | 110 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Oggetto, ambito di applicazione e decorrenza |
Art. 3. Banca dati |
Art. 4. Processo di dematerializzazione |
§ 9.3.59 - D.M. 9 agosto 2013, n. 110.
Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
(G.U. 3 ottobre 2013, n. 232)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 31 del
Visto, in particolare, il comma 1 del richiamato articolo 31 del
Visto l'articolo 21, commi 4 e 5 del
Visto l'articolo 45, comma 6, del
Ritenuto di dover provvedere a dare attuazione alla richiamata disposizione legislativa contenuta nell'articolo 31, comma 1, del
Sentito l'IVASS che, istituito ai sensi dell'articolo 13,
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso nell'adunanza del 21 febbraio 2013;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio in data 11 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "dematerializzazione dei contrassegni": la sostituzione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, con sistemi elettronici o telematici che garantiscano, attraverso la connessione con la banca dati di cui alla lettera c), anche mediante l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del
b) "processo di dematerializzazione": l'insieme dei processi organizzativi e tecnici tesi alla progressiva dematerializzazione dei contrassegni;
c) "banca dati": quella costituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alimentata dalle informazioni contenute nell'Archivio nazionale dei veicoli e nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del
d) "sistemi elettronici o telematici": il complesso delle procedure e tecnologie utilizzate per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni;
e) "impresa di assicurazione": quella con sede legale nel territorio della Repubblica autorizzata ai sensi dell'articolo 13 del
Art. 2. Oggetto, ambito di applicazione e decorrenza
1. Il presente regolamento definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, così come previsto dall'articolo 31 del
2. Il processo di dematerializzazione si conclude entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento con conseguente cessazione da quella data dell'obbligo di esposizione del contrassegno di cui all'articolo 127 del
3. Entro il termine previsto dal successivo articolo 4, comma 1, lettera e), la corrispondenza dei dati relativi al veicolo con l'esistenza e la validità della copertura assicurativa obbligatoria, potranno essere verificate anche mediante l'utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del
Art. 3. Banca dati
1. Presso la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).
2. Al fine di garantire la completa dematerializzazione dei contrassegni di cui all'articolo 2, comma 1, nonchè la successiva operatività dei sistemi di controllo previsti dall'articolo 31, comma 3, del
3. Le informazioni relative alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi sono rese disponibili mediante l'accesso telematico gratuito alla banca dati da parte di chiunque ne abbia interesse.
4. Limitatamente alle sole informazioni, corrispondenti a quelle dei contrassegni, contenute nella banca dati di cui al presente regolamento, la trasmissione dei dati relativi alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, rilevanti in chiave antifrode, prevista al comma 4 dell'articolo 21 del
Art. 4. Processo di dematerializzazione
1. Al fine di garantire la completa dematerializzazione dei contrassegni assicurativi, secondo criteri di gradualità e sostenibilità tecnologica dell'implementazione della banca dati, il processo di dematerializzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si articola nelle seguenti fasi, ciascuna delle quali seguita da un congruo periodo di sperimentazione:
a) nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione definisce e rende operativa la struttura informatica del database costituente la banca dati di cui all'articolo 3;
b) nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione provvede al popolamento del database attraverso la connessione ed il trasferimento massivo alla banca dati delle informazioni contenute negli archivi istituiti presso l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);
c) nel termine di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione definisce e, nel successivo termine di mesi sei, rende operative, le connessioni informatiche, nonchè i sistemi di accesso e trasmissione via web delle informazioni necessarie all'aggiornamento del database, da parte delle imprese di assicurazione secondo tutte le modalità previste all'articolo 3, comma 2;
d) nello stesso termine di operatività di cui alla precedente lettera c), la Direzione generale per la motorizzazione definisce ed attiva i sistemi di accesso via web da parte dei cittadini alle informazioni detenute nella banca dati e indica le modalità e i requisiti per l'accesso;
e) nel termine di diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione definisce e rende operativa la predisposizione della banca dati di cui all'articolo 3 per garantire la possibilità di collegamento con i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada previsti dalle vigenti disposizioni contenute nel
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dello sviluppo economico rendono noto, attraverso comunicazione fornita sui rispettivi siti web, lo stato di realizzazione del processo di dematerializzazione, di cui al presente articolo, e delle relative fasi di sperimentazione.
Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 9, foglio n. 269