Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.7 sport |
Data: | 23/07/2013 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” |
Art. 2. Inserimento di articolo nella legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni |
Art. 3. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni |
Art. 4. Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni |
Art. 5. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni |
Art. 6. Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” |
Art. 7. Integrazione della composizione del Collegio regionale delle guide alpine |
Art. 8. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” |
Art. 9. Modifiche dell’articolo 13 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” |
Art. 10. Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” |
Art. 11. Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” |
Art. 12. Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” |
Art. 13. Modifiche dell’articolo 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” |
Art. 14. Norma di prima applicazione |
Art. 15. Modifica del titolo della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” |
Art. 16. Modifica della rubrica del Capo II della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” |
§ 5.7.32 - L.R. 23 luglio 2013, n. 18.
Modifiche della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni, con la introduzione della figura di accompagnatore di media montagna.
(B.U. 26 luglio 2013, n. 63)
Art. 1. Modifiche dell’articolo 1 della
1. Al comma 1, dell’articolo 1 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della
“1 bis. L’individuazione di ulteriori figure professionali per la promozione del turismo montano compete al legislatore statale che definisce l’ordinamento delle relative attività, ai sensi e nei limiti di cui al
Art. 2. Inserimento di articolo nella
1. Dopo l’articolo 5 della
“Art. 5 bis. Accompagnatore di media montagna.
1. È accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l’attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l’esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l’uso di tecniche e di materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell’ambiente montano percorso.
2. La Giunta regionale provvede ad individuare e delimitare le aree nelle quali è consentita l’attività di accompagnatore di media montagna, previa acquisizione, dal Collegio regionale delle guide alpine e dagli organismi competenti del Club Alpino Italiano del Veneto, delle necessarie informazioni, da rendere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.”.
Art. 3. Modifica dell’articolo 6 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della
“3 bis. L’esercizio della attività di accompagnatore di media montagna è subordinato all’iscrizione in apposito elenco speciale tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine sotto la vigilanza della Giunta regionale; l’iscrizione è disposta nei confronti di coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono in possesso dell’abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 3 ed autorizza all’esercizio della propria attività senza limitazioni di carattere regionale, nell’ambito delle aree a tal fine appositamente individuate dalle regioni e province autonome.”.
Art. 4. Modifiche dell’articolo 8 della
1. All’articolo 8 della
a) al comma 1 dopo le parole: “della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida” sono aggiunte le parole “e di accompagnatore di media montagna”;
b) al comma 4 dopo la lettera c) è inserita la seguente:
“c bis) il programma del corso di accompagnatore di media montagna e le relative prove di esame.”;
c) al comma 6 dopo le parole “dei corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e per aspirante guida” sono aggiunte le parole “e dei corsi per accompagnatore di media montagna”.
Art. 5. Modifica dell’articolo 9 della
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della
Art. 6. Modifica dell’articolo 10 della
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della
Art. 7. Integrazione della composizione del Collegio regionale delle guide alpine
1. Il Collegio regionale delle guide alpine di cui all’articolo 11 della
Art. 8. Modifica dell’articolo 12 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 12 della
Art. 9. Modifiche dell’articolo 13 della
1. All’articolo 13 della
a) al comma 1 dopo le parole: “Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi” sono aggiunte le parole “e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell’apposito elenco”;
b) al comma 3 dopo le parole: “L’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida” sono aggiunte le parole “e di accompagnatore di media montagna”.
Art. 10. Modifica dell’articolo 14 della
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
Art. 11. Modifica dell’articolo 18 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della
“2 bis. Le tariffe definite dagli accompagnatori di media montagna sono comunicate entro il 30 settembre di ogni anno, a valere per l’anno successivo, al collegio regionale delle guide alpine, di cui all’articolo 11, che ne cura la diffusione sul proprio sito istituzionale.”.
Art. 12. Modifica dell’articolo 19 della
1. Al comma 1, dell’articolo 19 della
Art. 13. Modifiche dell’articolo 20 della
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della
2. Al comma 2 dell’articolo 20 della
a) alla lettera a) sono aggiunte in fine le parole: “e la qualificazione degli accompagnatori di media montagna”;
b) alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole “e dell’accompagnatore di media montagna”.
Art. 14. Norma di prima applicazione
1. In prima applicazione della presente legge, alla indizione degli esami di abilitazione per accompagnatore di media montagna si provvede entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 15. Modifica del titolo della
1. Il titolo della
Art. 16. Modifica della rubrica del Capo II della
1. La rubrica del Capo II della