§ 1.1.113 - L.R. 27 settembre 2013, n. 20.
Ulteriore integrazione della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:27/09/2013
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Modificazione alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3)


§ 1.1.113 - L.R. 27 settembre 2013, n. 20.

Ulteriore integrazione della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari).

(B.U. 27 settembre 2013, n. 44)

 

Art. 1. (Modificazione alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari), è inserito il seguente:

 

"1-bis. Ciascuna unità di personale della dotazione organica di cui al comma 1, può essere ricoperta anche con due contratti a tempo parziale al cinquanta per cento dell'orario di lavoro. Dall'applicazione del primo periodo non può derivare una spesa superiore a quella risultante dall'impiego di una unità a tempo pieno. ".