Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 programmazione economica |
Data: | 16/09/2013 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 34/2013 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 6.2.66 - L.R. 16 settembre 2013, n. 49.
Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000, alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002).
(B.U. 18 settembre 2013, n. 44)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera b), dello Statuto;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. L’articolo 2 della
2. Tale dizione appalesa una possibile violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in quanto la preferenza espressa per le imprese radicate nel territorio della Regione sarebbe di ostacolo alla concorrenza di altri operatori economici, nonché limitativa della libertà di iniziativa economica e di libera circolazione delle cose;
3. La necessità di eliminare i possibili profili di illegittimità costituzionale ed evitare gli oneri conseguenti ad un giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale, modificando in tal senso l’articolo 2 della
4. Appare necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana così da fugare dubbi interpretativi da parte degli operatori economici;
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.