Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 3. assetto ed utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.1 urbanistica ed edilizia |
Data: | 25/07/2013 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12) |
Art. 2. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 5 maggio 2005, n. 14) |
Art. 3. (Sostituzione del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17) |
Art. 4. (Adeguamento del regolamento regionale 10 ottobre 2008, n. 5) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 3.1.59 - L.R. 25 luglio 2013, n. 12.
Modifiche alla disciplina relativa all'alienazione ed alla locazione degli alloggi di edilizia pubblica residenziale di cui alle leggi regionali 4 agosto 1998, n. 12, 5 maggio 2005, n. 14 e 7 luglio 2006, n. 17.
(B.U. 29 luglio 2013, n. 20)
Art. 1. (Modifica all'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 delle
Art. 2. (Modifica all'articolo 8 della
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della
"1. Gli alloggi sono alienabili ed il prezzo è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1,00% per ogni anno di anzianità dell'immobile, fino al limite massimo del 30,00%.".
Art. 3. (Sostituzione del comma 3 dell'articolo 20 della
1. Il comma 3 dell'articolo 20 della
"3. Le norme regolamentari disciplinano le modalità di calcolo dei canoni secondo i seguenti principi e criteri:
a) riferimento alle seguenti tre fasce di utenza:
1) fascia protetta socialmente, alla quale si applica un canone commisurato al solo reddito del nucleo familiare;
2) fascia amministrata, alla quale si applica un canone calcolato in base al reddito per la permanenza ed al valore dell'immobile;
3) fascia di decadenza, alla quale si applica un canone maggiorato rispetto a quello di cui al numero 2);
b) valore dell'immobile costituito dal prodotto della superficie utile per il costo al metro quadro, quest'ultimo come risultante dall'applicazione di coefficienti correttivi stabiliti in funzione della tipologia, della classe demografica, dell'ubicazione e della vetustà dell'immobile;
c) superficie utile dell'immobile costituita dalla somma della superficie dell'unità abitativa e di parte congrua della superficie di:
1) autorimesse singole;
2) posti macchina in autorimesse di uso comune;
3) balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
4) parti scoperte di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo al conduttore;
5) parti condominiali a verde, nella misura corrispondente alla quota millesimale attribuita all'unità immobiliare;
d) costo al metro quadro di base stimato per valori progressivamente crescenti in relazione alla minore vetustà del fabbricato;
e) coefficienti correttivi del costo al metro quadro per tipologia dell'immobile stabiliti con riferimento al pregio determinato dalla categoria catastale;
f) coefficienti correttivi del costo al metro quadro per classe demografica così determinati:
1) 0,85% per gli immobili siti in comuni con la popolazione superiore a 50.000 abitanti;
2) 0,80% per gli immobili siti in comuni con la popolazione superiore a 20.000 abitanti;
3) 0,75% per gli immobili siti in comuni con la popolazione superiore a 10.000 abitanti;
4) 0,70% per gli immobili siti in comuni con la popolazione superiore a 3.000 abitanti;
5) 0,60% per gli immobili siti in comuni con la popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti;
g) per gli immobili ubicati in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, coefficienti correttivi del costo al metro quadro per ubicazione così determinati:
1) 0,80% per la zona A degli strumenti urbanistici;
2) 0,90% per la zona B degli strumenti urbanistici;
3) 0,95% per la zona C degli strumenti urbanistici;
4) 1,00% per le altre zone edificatorie destinate a residenza dagli strumenti urbanistici;
h) per gli immobili ubicati in comuni con popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti, coefficienti correttivi del costo al metro quadro per ubicazione così determinati:
1) 0,90% per il centro storico;
2) 1,00% per il centro edificato,
i) applicazione del coefficiente 1,00%, quale coefficiente correttivo del costo al metro quadro per ubicazione, relativamente agli immobili ubicati nel centro storico di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
l) coefficienti correttivi del costo al metro quadro per vetustà così determinati:
1) 1,00% in meno per ogni anno di anzianità dell'immobile sino al limite di 30 anni;
2) 0,50% in meno per ogni anno oltre il trentesimo;
m) in relazione alla tipologia si fa riferimento alle categorie catastali:
1) 1,25% per le abitazioni di tipo civile (A/2);
2) 1,00% per le abitazioni di tipo economico (A/3);
3) 0,90% per le abitazioni di tipo popolare (A/4) e rurale (A/6).".
Art. 4. (Adeguamento del
1. Il
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.