§ 3.1.59 - L.R. 25 luglio 2013, n. 12.
Modifiche alla disciplina relativa all'alienazione ed alla locazione degli alloggi di edilizia pubblica residenziale di cui alle leggi regionali 4 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:25/07/2013
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 5 maggio 2005, n. 14)
Art. 3.  (Sostituzione del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17)
Art. 4.  (Adeguamento del regolamento regionale 10 ottobre 2008, n. 5)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.59 - L.R. 25 luglio 2013, n. 12.

Modifiche alla disciplina relativa all'alienazione ed alla locazione degli alloggi di edilizia pubblica residenziale di cui alle leggi regionali 4 agosto 1998, n. 12, 5 maggio 2005, n. 14 e 7 luglio 2006, n. 17.

(B.U. 29 luglio 2013, n. 20)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 delle legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 (Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni), l'espressione "60%" è sostituita dall'espressione "90%".

     Art. 2. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 5 maggio 2005, n. 14)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 5 maggio 2005, n. 14 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli alloggi sono alienabili ed il prezzo è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1,00% per ogni anno di anzianità dell'immobile, fino al limite massimo del 30,00%.".

 

     Art. 3. (Sostituzione del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17)

1. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

 

"3. Le norme regolamentari disciplinano le modalità di calcolo dei canoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) riferimento alle seguenti tre fasce di utenza:

1) fascia protetta socialmente, alla quale si applica un canone commisurato al solo reddito del nucleo familiare;

2) fascia amministrata, alla quale si applica un canone calcolato in base al reddito per la permanenza ed al valore dell'immobile;

3) fascia di decadenza, alla quale si applica un canone maggiorato rispetto a quello di cui al numero 2);

b) valore dell'immobile costituito dal prodotto della superficie utile per il costo al metro quadro, quest'ultimo come risultante dall'applicazione di coefficienti correttivi stabiliti in funzione della tipologia, della classe demografica, dell'ubicazione e della vetustà dell'immobile;

c) superficie utile dell'immobile costituita dalla somma della superficie dell'unità abitativa e di parte congrua della superficie di:

1) autorimesse singole;

2) posti macchina in autorimesse di uso comune;

3) balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;

4) parti scoperte di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo al conduttore;

5) parti condominiali a verde, nella misura corrispondente alla quota millesimale attribuita all'unità immobiliare;

d) costo al metro quadro di base stimato per valori progressivamente crescenti in relazione alla minore vetustà del fabbricato;

e) coefficienti correttivi del costo al metro quadro per tipologia dell'immobile stabiliti con riferimento al pregio determinato dalla categoria catastale;

f) coefficienti correttivi del costo al metro quadro per classe demografica così determinati:

1) 0,85% per gli immobili siti in comuni con la popolazione superiore a 50.000 abitanti;

2) 0,80% per gli immobili siti in comuni con la popolazione superiore a 20.000 abitanti;

3) 0,75% per gli immobili siti in comuni con la popolazione superiore a 10.000 abitanti;

4) 0,70% per gli immobili siti in comuni con la popolazione superiore a 3.000 abitanti;

5) 0,60% per gli immobili siti in comuni con la popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti;

g) per gli immobili ubicati in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, coefficienti correttivi del costo al metro quadro per ubicazione così determinati:

1) 0,80% per la zona A degli strumenti urbanistici;

2) 0,90% per la zona B degli strumenti urbanistici;

3) 0,95% per la zona C degli strumenti urbanistici;

4) 1,00% per le altre zone edificatorie destinate a residenza dagli strumenti urbanistici;

h) per gli immobili ubicati in comuni con popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti, coefficienti correttivi del costo al metro quadro per ubicazione così determinati:

1) 0,90% per il centro storico;

2) 1,00% per il centro edificato,

i) applicazione del coefficiente 1,00%, quale coefficiente correttivo del costo al metro quadro per ubicazione, relativamente agli immobili ubicati nel centro storico di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

l) coefficienti correttivi del costo al metro quadro per vetustà così determinati:

1) 1,00% in meno per ogni anno di anzianità dell'immobile sino al limite di 30 anni;

2) 0,50% in meno per ogni anno oltre il trentesimo;

m) in relazione alla tipologia si fa riferimento alle categorie catastali:

1) 1,25% per le abitazioni di tipo civile (A/2);

2) 1,00% per le abitazioni di tipo economico (A/3);

3) 0,90% per le abitazioni di tipo popolare (A/4) e rurale (A/6).".

 

     Art. 4. (Adeguamento del regolamento regionale 10 ottobre 2008, n. 5)

1. Il regolamento regionale 10 ottobre 2008, n. 5 (Regolamento dei canoni di locazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica) è adeguato alle disposizioni di cui all'articolo 3 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giunta regionale presenta la relativa proposta al Consiglio regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.