Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 lavori pubblici |
Data: | 22/07/2013 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Procedimento contrattuale e regolamento attuativo) |
Art. 3. (Responsabile del procedimento) |
Art. 4. (Attività della fase di affidamento) |
Art. 5. (Commissione giudicatrice) |
Art. 6. (Spese in economia) |
Art. 7. (Norma transitoria) |
Art. 8. (Abrogazioni) |
§ 5.2.47 - L.R. 22 luglio 2013, n. 19.
Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali
(B.U. 1 agosto 2013, n. 61)
Art. 1. (Oggetto)
1. La presente legge, nel rispetto della normativa europea e statale vigente, disciplina i procedimenti contrattuali per l’acquisizione di forniture o servizi e per la realizzazione di lavori di competenza delle strutture organizzative della Giunta regionale, delle società a totale partecipazione regionale, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), dell’Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), dell’Agenzia regionale sanitaria (ARS), degli enti del Servizio sanitario regionale, degli enti gestori dei parchi naturali regionali, dei consorzi di bonifica, nonché degli enti dipendenti dalla Regione di cui alla
2. Ai fini della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 sono definiti committenti.
Art. 2. (Procedimento contrattuale e regolamento attuativo)
1. Ai procedimenti contrattuali di cui alla presente legge, per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del
2. I procedimenti contrattuali sono preceduti dal provvedimento di cui all’articolo 11, comma 2, del
3. Qualora il committente si avvalga della Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM) istituita dalla
4. I capitolati generali, richiamati nel bando o nell’invito, costituiscono parte integrante del contratto.
5. La Giunta regionale approva i capitolati generali per i lavori, i servizi e le forniture, contenenti la disciplina di dettaglio della generalità dei propri contratti.
6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, stabilisce con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa della presente legge.
Art. 3. (Responsabile del procedimento)
1. Per ogni intervento da realizzare mediante un contratto pubblico, il dirigente del committente competente alla stipulazione nomina il responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del
2. Se il committente si avvale della SUAM, il responsabile del procedimento di cui al comma 1 svolge tutti i compiti e le attribuzioni assegnati dalla normativa statale vigente, ad eccezione di quelli concernenti la fase dell’affidamento ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 5, comma 1, della
3. Nei casi di avvalimento di cui al comma 2, il direttore della SUAM nomina il responsabile del procedimento relativamente alla fase di affidamento del contratto, ai sensi della normativa statale vigente e della presente legge.
4. Fatti salvi gli ulteriori adempimenti che possono essere assegnati in sede di nomina nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, il responsabile del procedimento di cui al comma 1 o al comma 3 effettua:
a) la sottoscrizione degli atti concernenti la pubblicità preventiva e quella relativa agli esiti della procedura, nonché degli atti concernenti la pubblicità ulteriore disposta in sede di avvio della procedura stessa;
b) l’adempimento degli oneri di pubblicità di cui alla lettera a);
c) lo svolgimento delle attività propedeutiche all’individuazione dei candidati idonei a ricevere l’invito a presentare offerta o a partecipare al dialogo competitivo, ivi comprese quelle finalizzate a limitare il numero di candidati idonei, nonché delle attività propedeutiche all’apertura delle buste delle offerte presentate. Queste attività sono svolte alla presenza di due dipendenti in qualità di testimoni e nel termine indicato nel provvedimento di avvio della procedura. Il termine può essere interrotto qualora il responsabile debba acquisire documenti o informazioni necessari per stabilire l’ammissione o l’esclusione di uno o più concorrenti;
d) la redazione del verbale delle attività di cui alla lettera c), con motivazione delle eventuali esclusioni, da sottoscrivere unitamente ai due testimoni;
e) la predisposizione e l’invio della lettera di invito per tutte le procedure in cui essa è prevista dal
f) la garanzia della segretezza degli elenchi degli operatori economici di cui all’articolo 13 del
g) l’adempimento degli oneri di informazione e di comunicazione di cui all’articolo 79 del
h) l’adempimento degli oneri finalizzati all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
5. Qualora i concorrenti debbano effettuare sopralluoghi per ragioni strettamente connesse alla tipologia della fornitura o del servizio oggetto della gara, nonché nel caso in cui il contratto da aggiudicare riguardi lavori pubblici, il responsabile del procedimento di affidamento di cui al comma 3 trasmette l’elenco degli operatori economici aventi diritto all’effettuazione del sopralluogo al responsabile del procedimento del committente, che è tenuto agli adempimenti connessi all’effettuazione dei sopralluoghi e alla conseguente attestazione, garantendo comunque la segretezza dell’elenco.
Art. 4. (Attività della fase di affidamento)
1. Se la procedura di affidamento è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, le attività di aggiudicazione sono presiedute dal dirigente del committente o dal direttore della SUAM, ovvero da dirigenti dagli stessi delegati. Le attività sono svolte alla presenza di almeno due dipendenti in qualità di testimoni.
2. Se la procedura di affidamento è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le attività di aggiudicazione sono presiedute dal presidente della commissione di cui all’articolo 5.
3. I soggetti che presiedono le attività di cui ai commi 1 e 2 dichiarano l’aggiudicazione provvisoria.
4. Il dirigente del committente o il direttore della SUAM adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva entro quindici giorni dalla data di ricevimento degli atti di aggiudicazione provvisoria. Con il medesimo provvedimento viene approvato il nuovo quadro economico complessivo della spesa.
Art. 5. (Commissione giudicatrice)
1. Nella procedura di affidamento aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il dirigente del committente o il direttore della SUAM nomina la commissione giudicatrice secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, la cui entità è stabilita nel provvedimento di nomina in relazione alle motivate esigenze dedotte nel provvedimento stesso con riferimento alla specificità del contratto da concludere. L’atto di nomina della commissione può prevedere anche la nomina di membri supplenti.
3. La commissione è presieduta da un dirigente del committente o della SUAM.
4. Nel caso di procedure articolate in lotti, ai sensi dell’articolo 29, commi 7 e 8, del
5. Qualora, nei casi previsti dall’articolo 84 del
6. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono svolte da un commissario individuato dal presidente nella prima seduta.
Art. 6. (Spese in economia)
1. Le spese in economia sono ammesse nei limiti degli importi stabiliti dalla normativa statale vigente e sono determinate da un regolamento del committente.
2. La Regione disciplina le spese in economia di cui al comma 1 con regolamento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.
Art. 7. (Norma transitoria)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti contrattuali per i quali, alla data di entrata in vigore della legge medesima, non sono stati ancora pubblicati i bandi o, nel caso in cui la pubblicazione del bando non sia richiesta dal
Art. 8. (Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la
b) la
c) la
d) l’articolo 28 della
e) l’articolo 15 della