§ 1.10.108 - R.R. 29 ottobre 2013, n. 4.
Simboli distintivi di grado del personale dei corpi e servizi di polizia locale della Regione Lombardia


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:29/10/2013
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Simboli distintivi)
Art. 3.  (Ufficiali di polizia locale)
Art. 4.  (Comandanti e Vice Comandanti di Corpo di polizia locale)
Art. 5.  (Responsabili di servizio)
Art. 6.  (Posizioni organizzative)
Art. 7.  (Alamari e mostrine)
Art. 8.  (Gradi per uniforme di gala)
Art. 9.  (Tessere di riconoscimento)
Art. 10.  (Norme finali e abrogazioni)


§ 1.10.108 - R.R. 29 ottobre 2013, n. 4. [1]

Simboli distintivi di grado del personale dei corpi e servizi di polizia locale della Regione Lombardia

(B.U. 31 ottobre 2013, n. 44, suppl.)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 19, comma 1, lettera e) della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 'Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana', individua i distintivi di grado del personale in forza ai Corpi e Servizi di polizia locale operanti nella Regione Lombardia. La descrizione e le caratteristiche dei distintivi di grado e, a titolo esemplificativo, le immagini, sono contenute nell'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento.

2. Il contenuto giuridico-funzionale dell'attribuzione di grado è definito dalla vigente normativa, dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti di Corpo o di Servizio e costituisce rappresentazione del percorso professionale maturato.

3. Su segnalazione del comando, i simboli distintivi di grado sono conferiti dal Sindaco o dagli organi corrispondenti degli Enti locali, diversi dai Comuni, che svolgono le funzioni di Polizia locale.

4. L'Amministrazione da cui dipende l'operatore, in relazione a esigenze organizzative, può derogare ai criteri di attribuzione del grado definiti dagli articoli successivi del presente regolamento, sulla base di principi stabiliti nei regolamenti di Corpo o di Servizio. Resta ferma la rappresentazione grafica dei gradi proposta nell'allegato A.

 

     Art. 2. (Simboli distintivi)

1. Ai fini dell’attribuzione dei simboli distintivi di grado gli operatori dei Corpi e Servizi di polizia locale si distinguono in:

a) Agenti, personale inquadrato in categoria C:

a.1) Agente, personale con anzianità nel profilo inferiore ai 5 anni;

a.2) Agente scelto, personale con anzianità nel profilo di almeno 5 anni;

a.3) Assistente, personale con anzianità nel profilo di almeno 10 anni;

a.4) Assistente scelto, personale con anzianità nel profilo di almeno 15 anni;

a.5) Sovrintendente, personale con anzianità nel profilo di almeno 20 anni. L’Agente scelto, l’Assistente, l’Assistente Scelto e il Sovrintendente non rivestono una posizione di sovra ordinazione gerarchica rispetto agli altri agenti e il grado attribuito costituisce rappresentazione del percorso professionale maturato.

Gli agenti, ove incaricati di specifiche responsabilità ex art.17, comma 2 lett. f) del CCNL 1998 – 2001 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, adottano i distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento, con profilatura verde.

b) Sottufficiali:

b.1) Specialista di vigilanza. Il grado di Specialista di vigilanza è ad esaurimento, e del relativo simbolo si fregia il personale di cui ai punti b) e c) dell’art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000.

Gli specialisti di vigilanza, ove incaricati di specifiche responsabilità ex art.17, comma 2 lett. f) del CCNL 1998 – 2001 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, adottano i distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento, con profilatura verde.

c) Ufficiali:

c.1) Ufficiali direttivi:

c.1.1) Vice Commissario;

c.1.2) Commissario;

c.1.3) Commissario Capo;

c.2) Ufficiali dirigenti:

c.2.1) Dirigente;

c.2.2) Dirigente Superiore;

c.2.3) Dirigente Generale.

 

     Art. 3. (Ufficiali di polizia locale)

1. Gli ufficiali direttivi sono inquadrati in categoria D, escluso il personale inquadrato in D ai sensi dei punti b) e c) dell’art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000 che ha invece il grado di Specialista di vigilanza:

a) Vice Commissario, personale con anzianità nel profilo inferiore ai 10 anni;

b) Commissario, personale con anzianità nel profilo di almeno 10 anni;

c) Commissario Capo, personale inquadrato in categoria D3 a seguito di procedura concorsuale.

2. Gli ufficiali direttivi, ove incaricati di specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2 lett. f) del CCNL 1998 – 2001 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, adottano i distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento, con profilatura verde.

3. Il distintivo di grado del Commissario Capo, con anzianità in categoria D3 di almeno 10 anni, è contornato da un profilo dorato come da immagine contenuta nell’allegato A.

4. Gli ufficiali dirigenti sono:

a) Dirigente, personale in posizione contrattuale dirigenziale, di diritto pubblico o privato;

b) Dirigente Superiore, personale in posizione contrattuale dirigenziale, di diritto pubblico o privato, con pianta organica del Corpo di polizia locale superiore alle 70 unità;

c) Dirigente Generale, grado previsto per il solo Comandante della città capoluogo di Regione.

 

     Art. 4. (Comandanti e Vice Comandanti di Corpo di polizia locale)

1. Tutti gli ufficiali in posizione di comando di Corpo di polizia locale adottano le stelle a sette punte caratterizzanti il proprio grado su un robbio circolare.

2. Gli ufficiali direttivi in posizione di comando di Corpo di polizia locale adottano il grado di Commissario Capo.

3. Gli ufficiali direttivi e gli ufficiali dirigenti, titolari della posizione di vice comandante, adottano i gradi corrispondenti al pro prio inquadramento secondo quanto previsto dal precedente art. 3, e la stella o le stelle a sette punte caratterizzanti la posizione sono poste su una base circolare azzurra.

4. Gli ufficiali direttivi, titolari della posizione di vice comandante di Corpo di polizia locale dei Comuni capoluogo di Provincia, delle Province e della Città Metropolitana adottano il grado di Commissario Capo.

5. Gli ufficiali dirigenti in posizione di comando di Corpo di polizia locale dei Comuni capoluogo di Provincia, delle Province e della Città metropolitana si fregiano dei distintivi di grado di Dirigente Superiore.

 

     Art. 5. (Responsabili di servizio)

1. I responsabili di servizio di polizia locale, anche intercomunale, adottano i gradi corrispondenti al proprio inquadramento secondo quanto previsto dal presente regolamento, nonché lo specifico distintivo caratterizzante la posizione, la cui descrizione e immagine sono contenute nell’allegato A.

 

     Art. 6. (Posizioni organizzative)

1. Gli operatori, titolari di posizione organizzativa, adottano i gradi corrispondenti al proprio inquadramento secondo quanto previsto dal presente regolamento. Le stelle qualificanti il grado sono poste su una base circolare verde e i galloncini posti sul soggolo sono bordati di verde.

 

     Art. 7. (Alamari e mostrine)

1. Gli agenti, sull’uniforme ordinaria invernale ed estiva, portano mostrine su sfondo verde. I sottufficiali portano le mostrine in dotazione agli agenti in canutiglia dorata, su panno verde. Gli ufficiali, sull’uniforme ordinaria invernale ed estiva, portano alamari recanti disegno floreale, in canutiglia dorata, su panno verde. La descrizione e le caratteristiche delle mostrine, degli alamari e le relative immagini, sono contenute nell’allegato A.

 

     Art. 8. (Gradi per uniforme di gala)

1. Particolari gradi sono previsti per l’uniforme di gala, ad uso degli Ufficiali, sia direttivi che dirigenti. Essi vanno portati sugli avambracci della giacca, sulla parte esterna della manica in basso. La descrizione e le relative immagini sono contenute nell’allegato A.

 

     Art. 9. (Tessere di riconoscimento)

1. Le tessere di riconoscimento, in uso a tutti gli operatori di polizia locale della Lombardia, hanno la struttura, il testo e le dimensioni riportate all’Allegato B, che forma parte integrante del presente regolamento.

2. Sul fronte delle tessere sono riportati la dicitura POLIZIA LOCALE, il marchio di Regione Lombardia e, in relazione all’amministrazione di appartenenza, è inserita la dicitura “COMUNE DI.........” o “PROVINCIA DI.........” o la dicitura di altro ente locale che svolge le funzioni di polizia locale di cui è titolare; sul medesimo fronte sono, altresì, inseriti lo stemma dell’ente, i dati identificativi del titolare della tessera, la sua foto e firma. In calce è prevista una sottile stringa riportante i colori della bandiera italiana.

3. Sul retro delle tessere sono indicate l’Autorità che rilascia il documento e la relativa firma, la qualifica di polizia giudiziaria e l’eventuale qualifica di pubblica sicurezza.

4. Le colorazioni delle tessere sono:

a) verde per gli Agenti;

b) azzurro per i Sottufficiali;

c) rosso chiaro per gli Ufficiali.

 

     Art. 10. (Norme finali e abrogazioni)

1. Gli enti locali si adeguano a quanto previsto dal presente regolamento entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di Polizia locale.

2. Per gli agenti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a.1), è fatto salvo il distintivo di grado di agente Istruttore acquisito sulla base del regolamento regionale 14 marzo 2003, n. 3“Simboli distintivi di grado del personale dei corpi e servizi di polizia locale della Regione Lombardia”.

3. E’ abrogato il regolamento regionale 14 marzo 2003, n. 3“Simboli distintivi di grado del personale dei corpi e servizi di polizia locale della Regione Lombardia”.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 19 del R.R. 22 marzo 2019, n. 5.