Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.14 informazione e cultura |
Data: | 07/08/2013 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione del comma 2, dell’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2009, n.26 “Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali [...] |
Art. 2. (Modifiche al comma 1, dell’articolo 2 della l.r. 26/2009 e successive modifiche) |
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 26/2009) |
Art. 4. (Disposizione transitoria) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 5.14.118 - L.R. 7 agosto 2013, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 26 (Disciplina delle iniziative regionali di promozione e conoscenza del patrimonio delle attività culturali del Lazio) e successive modifiche. Disposizione transitoria
(B.U. 8 agosto 2013, n. 64)
Art. 1. (Sostituzione del comma 2, dell’articolo 1 della
1. Il comma 2, dell’articolo 1 della
“2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina un sistema coordinato di iniziative di promozione territoriale per far conoscere e valorizzare le numerose opportunità culturali del territorio.”.
Art. 2. (Modifiche al comma 1, dell’articolo 2 della
1. Al comma 1, dell’articolo 2 della
a) alla lettera a), dopo le parole: “tradizioni locali” sono inserite le seguenti: “, comprese quelle enogastronomiche,”;
b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche attraverso iniziative di spettacolo dal vivo”;
c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a bis) lo sviluppo delle reti dei musei, archivi storici e biblioteche degli enti locali, promuovendone le attività didattiche ed educative, l’innovazione dei linguaggi e delle tecnologie, con particolare attenzione alle esigenze delle nuove generazioni e in coerenza con i diversi bisogni di informazione, formazione e impiego del tempo libero;”.
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede nell’ambito del Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, esercizio finanziario 2013.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a bis) si provvede mediante il nuovo stanziamento pari a euro 2.000.000,00, esercizio finanziario 2013, nell’ambito del Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, la cui copertura è garantita dal prelevamento di pari importo dal Programma 03 “Fondi speciali” della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, ai sensi dell’elenco n. 4 allegato alla
Art. 4. (Disposizione transitoria)
1. Per l’esercizio finanziario 2013, per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a bis) della
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.