§ 5.14.118 - L.R. 7 agosto 2013, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 26 (Disciplina delle iniziative regionali di promozione e conoscenza del patrimonio delle attività [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:07/08/2013
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione del comma 2, dell’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2009, n.26 “Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali [...]
Art. 2.  (Modifiche al comma 1, dell’articolo 2 della l.r. 26/2009 e successive modifiche)
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 26/2009)
Art. 4.  (Disposizione transitoria)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 5.14.118 - L.R. 7 agosto 2013, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 26 (Disciplina delle iniziative regionali di promozione e conoscenza del patrimonio delle attività culturali del Lazio) e successive modifiche. Disposizione transitoria

(B.U. 8 agosto 2013, n. 64)

 

Art. 1. (Sostituzione del comma 2, dell’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2009, n.26 “Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio”)

1. Il comma 2, dell’articolo 1 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina un sistema coordinato di iniziative di promozione territoriale per far conoscere e valorizzare le numerose opportunità culturali del territorio.”.

 

     Art. 2. (Modifiche al comma 1, dell’articolo 2 della l.r. 26/2009 e successive modifiche)

1. Al comma 1, dell’articolo 2 della l.r. 26/2009 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: “tradizioni locali” sono inserite le seguenti: “, comprese quelle enogastronomiche,”;

b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche attraverso iniziative di spettacolo dal vivo”;

c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a bis) lo sviluppo delle reti dei musei, archivi storici e biblioteche degli enti locali, promuovendone le attività didattiche ed educative, l’innovazione dei linguaggi e delle tecnologie, con particolare attenzione alle esigenze delle nuove generazioni e in coerenza con i diversi bisogni di informazione, formazione e impiego del tempo libero;”.

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 26/2009)

1. L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede nell’ambito del Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, esercizio finanziario 2013.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a bis) si provvede mediante il nuovo stanziamento pari a euro 2.000.000,00, esercizio finanziario 2013, nell’ambito del Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, la cui copertura è garantita dal prelevamento di pari importo dal Programma 03 “Fondi speciali” della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, ai sensi dell’elenco n. 4 allegato alla legge regionale 29 aprile 2013, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015).”.

 

     Art. 4. (Disposizione transitoria)

1. Per l’esercizio finanziario 2013, per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a bis) della l.r. 26/2009, come inserita dall’articolo 2 possono presentare istanza di finanziamento, entro trenta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui all’articolo 3 della l.r. 26/2009 e successive modifiche, i sistemi museali e bibliotecari accreditati tramite le rispettive organizzazioni regionali quali l’organizzazione museale regionale (OMR) e l’organizzazione bibliotecaria regionale (OBR) di cui alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio) e successive modifiche, nonché i sistemi archivistici.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.