§ 2.7.239 - R.R. 13 giugno 2013, n. 9.
Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:13/06/2013
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifiche al Capo I del Titolo X del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modifiche)
Art. 2.  (Inserimento degli articoli da 498 bis a 498 quinquies)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 499)
Art. 4.  (Disposizione transitoria)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 2.7.239 - R.R. 13 giugno 2013, n. 9.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), e successive modifiche

(B.U. 18 giugno 2013, n. 49)

 

Art. 1. (Modifiche al Capo I del Titolo X del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modifiche)

1. La rubrica del Capo I del Titolo X del r.r. n. 1/2002 è sostituita dalla seguente:

 

CAPO I

(Approvvigionamento di beni e servizi e disciplina del servizio di autoparco)

 

     Art. 2. (Inserimento degli articoli da 498 bis a 498 quinquies)

1. Nel capo I del titolo X del r.r. 1/2002, dopo l’articolo 498, sono inseriti i seguenti:

 

“Art. 498 bis. (Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi)

1. La Regione persegue, nei confronti delle strutture della Giunta regionale, degli enti dipendenti, delle società a totale partecipazione regionale, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, la razionalizzazione degli acquisti nell’ambito delle procedure di fornitura dei beni e dei servizi, al fine di garantire il contenimento della spesa pubblica e l’attuazione del piano di rientro dal debito sanitario, nonché l’ottimizzazione e l’innovazione del processo di approvvigionamento dei beni e dei servizi stessi.

2. La Regione assicura, in tutte le fasi del processo di acquisto, il rispetto di criteri di sostenibilità ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita.

3. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, provvede, in particolare:

a) all’analisi ed alla rilevazione dei fabbisogni relativi agli acquisti da parte dei soggetti di cui al comma 1;

b) alla pianificazione degli acquisti attraverso la predisposizione di un apposito piano annuale;

c) allo svolgimento di attività di indirizzo e coordinamento in relazione alle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, anche attraverso l’emanazione di apposite direttive;

d) alla stipula di accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), anche attraverso l’utilizzo di appositi strumenti informatici, nonché alla gestione dei rapporti con Consip S.p.A.;

e) al monitoraggio dei consumi e della spesa relativa all’acquisizione di beni e servizi, da parte dei soggetti di cui al comma 1, anche attraverso l’utilizzo di appositi prodotti informatici, garantendo in tal modo il necessario supporto per le finalità di cui alla presente legge;

f) al controllo sull’accuratezza e correttezza delle attività poste in essere dai soggetti di cui al comma 1, anche con riferimento al rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), e dei relativi decreti attuativi;

g) all’introduzione di metodologie di analisi della soddisfazione del cliente e di controllo di qualità dei beni e dei servizi erogati dall’amministrazione.

 

Art. 498 ter. (Modalità per l’acquisizione di beni e servizi)

1. La direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi effettua, per conto delle strutture della Giunta regionale e degli enti del servizio sanitario regionale, anche in attuazione della legge regionale 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio), acquisti centralizzati per importi, di norma, superiori alla soglia comunitaria individuata dai regolamenti CE e dall’articolo 28 del d.lgs. n. 163/2006.

2. La direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi espleta, altresì, le funzioni di centrale acquisti per conto degli enti dipendenti dalla Regione e delle società a totale partecipazione regionale sulla base di apposite intese stipulate con i medesimi enti e società.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 inviano, in ogni caso, entro il 30 giugno, alla direzione regionale competente, un documento di rilevazione dei fabbisogni ai fini della predisposizione del piano annuale degli acquisti, da approvarsi dalla Giunta regionale entro il 15 settembre di ciascun anno.

4. Sono fatte salve le competenze attribuite al commissario ad acta, in relazione all’attuazione del piano di rientro dal debito sanitario, nonché gli atti da questi adottati nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti ai sensi della normativa vigente.

 

Art. 498 quater. (Attività di monitoraggio e controllo)

1. La direzione regionale competente in materia di acquisti effettua, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 498 bis, un costante monitoraggio sui livelli di consumo e di spesa derivanti dalle procedure di gara espletate per l’acquisizione di beni e servizi, al fine di verificare il rispetto delle finalità di cui allo stesso comma.

2. L’attività di monitoraggio di cui al comma 1 si esplica, anche tramite il supporto di un sistema informatico, attraverso l’analisi, lo studio e l’elaborazione dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti interessati sia da quelle derivanti dalle procedure informatizzate del sistema regionale di acquisto, dai flussi di dati messi a disposizione dai soggetti interessati di cui all’articolo 498 bis, inclusi quelli dei rispettivi sistemi di contabilità gestionale, e dai fornitori.

3. La direzione regionale competente in materia di acquisti effettua, altresì, un’attività di controllo sui processi di ottimizzazione relativi all’approvvigionamento dei beni e dei servizi, da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 498 bis, nonché sul rispetto delle previsioni del piano annuale degli acquisti e delle direttive impartite dalla direzione medesima.

 

Art. 498 quinquies. (Implementazione di sistemi informativi)

1. La Regione assicura la massima trasparenza nella gestione delle procedure di gara ed un ampio scambio di informazioni con gli utenti interessati, garantendo una raccolta uniforme dei dati, nonché la pubblicazione di notizie relative all’attività della direzione regionale competente in materia di acquisti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione procede ad implementare piattaforme informatiche appositamente dedicate, anche attraverso la creazione di un apposito portale, al fine di realizzare un ambiente istituzionale che permetta la comunicazione tra la direzione regionale competente in materia di acquisti ed i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 498 bis, con un’area riservata agli enti del servizio sanitario regionale.

3. Il sistema regionale di acquisto basato sulle procedure informatizzate di cui al comma 2 può essere realizzato sia mediante lo sviluppo nell’ambito del SIR (Sistema Informativo Regionale) di apposite modalità informatiche e telematiche di negoziazione, sia mediante riuso di programmi informatici appositamente sviluppati da parte di altre amministrazioni, al fine di comprendere:

a) procedure telematiche di acquisto di beni e servizi volte allarealizzazione di procedure di gare telematiche e di mercato elettronico tali da implementare le procedure di scelta del contraente attuate in via elettronica e telematica;

b) sistemi informatici di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi standardizzabili secondo le esigenze comuni, che consenta la presentazione delle offerte da parte degli utenti e la classificazione delle offerte stesse secondo metodologie e criteri predefiniti.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 499)

1. Agli articoli 499, 501, 511, 513 le parole “Sistemi informativi e statistici, provveditorato e patrimonio” sono sostituite dalle seguenti: “Centrale acquisti”.

2. Agli articoli 511 e 512 e parole “ai Sistemi informativi e statistici, provveditorato e patrimonio” sono sostituite dalla seguenti: “della Centrale acquisti”.

 

     Art. 4. (Disposizione transitoria)

1. In fase di prima applicazione, i termini di cui al comma 3 dell’articolo 498 ter del r.r. 1/2002, introdotto dal presente regolamento, decorrono a partire dall’anno 2014.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.