Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia) |
Data: | 11/10/2013 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 55 della legge regionale 5/2007 ) |
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 57 della legge regionale 5/2007 ) |
Art. 3. (Inserimento dell'articolo 57 bis nella legge regionale 5/2007 ) |
Art. 4. (Inserimento dell'articolo 59 bis nella legge regionale 5/2007 ) |
Art. 5. (Abrogazioni) |
Art. 6. entrata in vigore |
§ 4.1.165 - L.R. 11 ottobre 2013, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), in materia di pianificazione paesaggistica.
(B.U. 16 ottobre 2013, n. 42)
Art. 1. (Modifica all'articolo 55 della
1. Al comma 1 dell'articolo 55 della
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 57 della
1. L'articolo 57 della
«Art. 57
Piano paesaggistico regionale
1. In attuazione dell'articolo 144 del
2. Il PPR è elaborato, adottato e approvato, con i contenuti e le modalità di cui agli articoli 135 e 143 del
3. La Regione, al fine di elaborare il quadro conoscitivo rappresentativo dei valori identitari del territorio derivanti dai fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, attiva una piattaforma informatica, nella quale le amministrazioni pubbliche possono far confluire i relativi dati, documenti e contributi. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le condizioni e le modalità per il funzionamento della piattaforma informatica.
4. La Regione, su motivata richiesta degli enti locali, può stipulare con i medesimi enti accordi per lo svolgimento di attività finalizzate all'elaborazione del PPR per specifici ambiti territoriali, ai sensi del comma 2. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo ed è individuato il soggetto autorizzato a stipularlo.
5. La Regione attiva strumenti di concertazione e partecipazione, con facoltà di utilizzo dei protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni e soggetti individuali e collettivi portatori di interessi diffusi.
6. La Giunta regionale, acquisiti e tenuto conto dei pareri del Consiglio delle autonomie locali e delle competenti Commissioni consiliari, adotta il PPR, ai fini della stipula dell'accordo con i competenti organi statali previsto dall'articolo 143, comma 2, del
7. L'avviso di adozione del PPR è pubblicato, in seguito alla stipula dell'accordo di cui al comma 6, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione. Il PPR adottato è reso consultabile sul sito istituzionale della Regione e depositato presso la struttura regionale competente per la libera consultazione. Ulteriori modalità di diffusione e di messa a disposizione del piano sono indicate nell'avviso di adozione.
8. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di cui al comma 7, i soggetti interessati possono presentare osservazioni scritte sul PPR.
9. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute, nel rispetto dell'accordo di cui al comma 6.
10. Il PPR è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dell'accordo di cui al comma 6. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.
11. Il PPR approvato ai sensi del comma 10 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
12. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 143, comma 9, del
13. La Regione è autorizzata a stipulare con i competenti organi statali intese o accordi di cooperazione finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del paesaggio, in attuazione dell'articolo 133 del
Art. 3. (Inserimento dell'articolo 57 bis nella
1. Dopo l'articolo 57 della
«Art. 57 bis. procedura per il riconoscimento del valore di piano paesaggistico del PCS dei parchi naturali regionali
1. Al fine del riconoscimento del valore di piano paesaggistico del piano di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi naturali regionali di cui alla
2. Il PCS dei parchi naturali regionali con valore di piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 144 del
3. Al fine del riconoscimento di cui al comma 1, sono oggetto di accordo anche i PCS già approvati alla data di entrata in vigore della
Art. 4. (Inserimento dell'articolo 59 bis nella
1. Dopo l'articolo 59 della
«Art. 59 bis. delega di funzioni relative all'autorizzazione paesaggistica nelle aree destinate a parco naturale regionale
1. Nelle aree destinate a parco naturale regionale dotato di piano di conservazione e sviluppo (PCS) con valore di piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della
2. La delega di funzioni è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione di cui all'articolo 146, comma 6, del
Art. 5. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) il comma 2 dell'articolo 6 della
b) il comma 2 dell'articolo 9 della
c) il comma 2 dell'articolo 60 della
Art. 6. entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.