Settore: | Normativa europea |
Materia: | 11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali |
Capitolo: | 11.1 questioni generali |
Data: | 21/05/2013 |
Numero: | 549 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Metodologia |
Art. 3. Trasmissione dei dati alla Commissione |
Art. 4. Valutazione della qualità |
Art. 5. Data di applicazione e di prima trasmissione dei dati |
Art. 6. Deroghe |
Art. 7. Esercizio della delega |
Art. 8. Comitato |
Art. 9. Cooperazione con altri comitati |
Art. 10. Disposizioni transitorie |
Art. 11. Relazioni su passività implicite |
Art. 12. Riesame |
Art. 13. Entrata in vigore |
§ 11.1.98 - Regolamento 21 maggio 2013, n. 549.
Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea
(G.U.U.E. 26 giugno 2013, n. L 174)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea [1],
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],
considerando quanto segue:
(1) La definizione delle politiche dell'Unione e il monitoraggio delle economie degli Stati membri e dell'unione economica e monetaria (UEM) richiedono informazioni comparabili, aggiornate e affidabili sulla struttura dell'economia e l'evoluzione della situazione economica di ogni Stato membro o regione.
(2) La Commissione dovrebbe contribuire al monitoraggio delle economie degli Stati membri e dell'UEM e, in particolare, riferire regolarmente al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi all'UEM.
(3) I cittadini dell'Unione hanno bisogno dei conti economici quale strumento fondamentale per analizzare la situazione economica di uno Stato membro o di una regione. Ai fini della comparabilità, tali conti dovrebbero essere elaborati sulla base di principi unici e non diversamente interpretabili. Le informazioni fornite dovrebbero essere quanto più possibile precise, complete e tempestive, al fine di garantire la massima trasparenza per tutti i settori.
(4) La Commissione dovrebbe utilizzare aggregati dei conti nazionali e regionali per i fini amministrativi dell'Unione e, in particolare, per i calcoli di bilancio.
(5) Nel 1970 è stato pubblicato un documento amministrativo intitolato "Sistema europeo di conti economici integrati (SEC)", riguardante il settore disciplinato dal presente regolamento. Tale documento era stato redatto dall'Istituto statistico delle Comunità europee sotto la sua esclusiva responsabilità e costituiva la conclusione di un lavoro svolto per vari anni da tale Istituto in collaborazione con gli istituti statistici nazionali degli Stati membri, inteso ad elaborare un sistema di conti nazionali che rispondesse alle esigenze della politica economica e sociale delle Comunità europee. Esso rappresentava la versione comunitaria del Sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite che era stato utilizzato fino a quel momento dalle Comunità. Al fine di aggiornare il testo iniziale, una seconda edizione di tale documento è stata pubblicata nel 1979 [3].
(6) Il
(7) L'SCN 1993 è stato aggiornato sotto forma di un nuovo Sistema dei conti nazionali (SCN 2008) adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel febbraio 2009, al fine di conformare i conti nazionali al nuovo contesto economico, ai progressi della ricerca metodologica e alle esigenze degli utilizzatori.
(8) È necessario procedere a una revisione del Sistema europeo dei conti istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96 (SEC 95) per tener conto degli sviluppi nell'SCN, in modo che il Sistema europeo dei conti rivisto istituito dal presente regolamento costituisca una versione dell'SCN 2008 adattata alle strutture delle economie degli Stati membri e in maniera tale da assicurare la comparabilità dei dati dell'Unione con quelli elaborati dai suoi principali partner internazionali.
(9) Ai fini della creazione di conti economici ambientali quali i conti satellite del Sistema europeo dei conti riveduto, il
(10) Nel caso dei conti ambientali e sociali si dovrebbe tenere pienamente conto anche della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 20 agosto 2009 intitolata "Non solo PIL: misurare il progresso in un mondo in cambiamento". È necessario proseguire con decisione gli studi metodologici e le verifiche sui dati, in particolare sulle questioni relative a "Non solo PIL" e alla strategia Europa 2020, allo scopo di sviluppare un metodo di misurazione più esaustivo del benessere e del progresso, in modo da sostenere la promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In questo contesto si dovrebbero affrontare le questioni relative alle esternalità ambientali e alle disparità sociali. Si dovrebbe altresì tenere conto della questione relativa alle variazioni della produttività. Ciò dovrebbe consentire di rendere disponibili il prima possibile dati complementari agli aggregati del PIL. La Commissione dovrebbe presentare nel 2013 al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione sul seguito del "Non solo PIL" e, se del caso, proposte legislative nel 2014. I dati relativi ai conti nazionali e regionali dovrebbero essere considerati come un mezzo per il conseguimento di tali obiettivi.
(11) È opportuno esaminare la possibilità di fare ricorso a nuovi metodi automatizzati di raccolta in tempo reale.
(12) Il Sistema europeo dei conti riveduto istituito dal presente regolamento (SEC 2010) comprende una metodologia e un programma di trasmissione che definisce i conti e le tavole che tutti gli Stati membri sono tenuti a trasmettere nel rispetto di scadenze determinate. La Commissione dovrebbe mettere tali conti e tavole a disposizione degli utilizzatori a date specifiche e, se del caso, secondo un calendario di pubblicazione annunciato precedentemente, in particolare con riguardo al monitoraggio della convergenza economica e al conseguimento di uno stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
(13) È opportuno adottare un approccio orientato alle esigenze degli utilizzatori per la pubblicazione dei dati, fornendo quindi informazioni accessibili e utili ai cittadini dell'Unione e alle altre parti interessate.
(14) Il SEC 2010 deve sostituire gradualmente tutti gli altri sistemi, quale quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze dell'Unione, permettendo in tal modo di ottenere risultati comparabili fra gli Stati membri.
(15) Conformemente al
(16) La trasmissione dei dati da parte degli Stati membri, inclusa la trasmissione dei dati riservati, è disciplinata dalle norme fissate dal
(17) È stato istituito un gruppo di lavoro per approfondire la questione del trattamento dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nei conti nazionali, incluso l'esame di un metodo adattato al rischio che escluda il rischio dai calcoli dei SIFIM al fine di riflettere il costo futuro previsto del rischio realizzato. Tenendo conto dei risultati di tale gruppo di lavoro, può rivelarsi necessario modificare la metodologia di calcolo e di attribuzione dei SIFIM, mediante un atto delegato, allo scopo di fornire risultati migliori.
(18) Le spese per ricerca e sviluppo costituiscono un investimento e dovrebbero pertanto essere registrate come investimenti fissi lordi. È necessario tuttavia specificare, mediante un atto delegato, il formato dei dati sulle spese per ricerca e sviluppo da registrare come investimenti fissi lordi quando si sia raggiunto un sufficiente grado di affidabilità e comparabilità dei dati mediante un esercizio di prova basato sull'elaborazione di tavole supplementari.
(19) La
(20) Nel giugno 2012, la Commissione (Eurostat) ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di analizzare le implicazioni della
(21) Il comitato di politica economica istituito dalla
(22) I dati e le informazioni sulle passività potenziali degli Stati membri sono forniti nel contesto dei lavori connessi alla procedura di sorveglianza multilaterale nel patto di stabilità e crescita. Entro luglio 2018, la Commissione dovrebbe pubblicare una relazione per valutare se tali dati debbano essere resi disponibili nel contesto del SEC 2010.
(23) È importante rilevare il significato dei conti regionali degli Stati membri per le politiche di coesione regionale, economica e sociale dell'Unione nonché per l'analisi delle interdipendenze economiche. Si prende atto altresì della necessità di aumentare la trasparenza dei conti a livello regionale, inclusi i conti delle amministrazioni pubbliche. La Commissione (Eurostat) dovrebbe prestare particolare attenzione ai dati di bilancio delle regioni negli Stati membri che hanno regioni o governi autonomi.
(24) Al fine di modificare l'allegato A del presente regolamento per assicurarne l'interpretazione armonizzata o la comparabilità internazionale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche con il comitato del sistema statistico europeo istituito dal
(25) La maggior parte degli aggregati statistici usati nel quadro della governance economica dell'Unione, in particolare nelle procedure per i disavanzi eccessivi e gli squilibri macroeconomici, sono definiti in riferimento al SEC. Nel trasmettere dati e relazioni nel quadro di tali procedure, la Commissione dovrebbe fornire informazioni adeguate in merito all'impatto sugli aggregati rilevanti delle modifiche metodologiche del SEC 2010 introdotte da atti delegati conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
(26) La Commissione valuterà se i dati relativi a ricerca e sviluppo abbiano conseguito un livello di qualità sufficiente in termini sia di prezzi correnti che di volume ai fini dei conti nazionali entro la fine di maggio 2013, in stretta cooperazione con gli Stati membri, onde garantire l'affidabilità e la comparabilità dei dati di ricerca e sviluppo del SEC.
(27) Poiché l'attuazione del presente regolamento richiederà notevoli adeguamenti dei sistemi statistici nazionali, la Commissione concederà deroghe agli Stati membri. In particolare, il programma di trasmissione dei dati di contabilità nazionale dovrebbe tener conto delle fondamentali modifiche politiche e statistiche intervenute in taluni Stati membri durante i periodi di riferimento del programma. Le deroghe concesse dalla Commissione dovrebbero essere temporanee e soggette a riesame. La Commissione dovrebbe fornire un sostegno agli Stati membri interessati nei loro sforzi volti a garantire gli adeguamenti richiesti dei loro sistemi statistici, affinché si possa porre termine quanto prima a tali deroghe.
(28) Una riduzione dei termini di trasmissione potrebbe aumentare sensibilmente gli oneri e i costi per i rispondenti e per gli istituti statistici nazionali nell'Unione, con il rischio della produzione di dati di qualità inferiore. Si dovrebbe pertanto considerare un equilibrio tra vantaggi e svantaggi al momento della fissazione dei termini di trasmissione dei dati.
(29) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al
(30) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente l'istituzione di un Sistema europeo dei conti riveduto, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(31) Il comitato del sistema statistico europeo è stato consultato.
(32) Il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito con la
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Oggetto
1. Il presente regolamento istituisce il Sistema europeo dei conti 2010 ("SEC 2010" o "SEC").
2. Il SEC 2010 prevede:
a) una metodologia (allegato A) relativa alle norme, alle definizioni, alle classificazioni e alle regole contabili comuni, che devono essere utilizzate per l'elaborazione di conti e tavole su basi comparabili per le esigenze dell'Unione, nonché dei risultati come previsto all'articolo 3;
b) un programma (allegato B) inteso a stabilire i termini entro i quali gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i conti e le tavole da compilare conformemente alla metodologia di cui alla lettera a).
3. Fatti salvi gli articoli 5 e 10, il presente regolamento si applica a tutti gli atti dell'Unione nei quali si fa riferimento al SEC o alle sue definizioni.
4. Il presente regolamento non obbliga alcuno Stato membro ad utilizzare il SEC 2010 per elaborare i conti sulla base delle proprie esigenze.
Art. 2. Metodologia
1. La metodologia del SEC 2010 di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è stabilita all'allegato A.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 riguardo a modifiche della metodologia del SEC 2010 al fine di precisarne e migliorarne il contenuto allo scopo di garantire un'interpretazione armonizzata o di assicurare la comparabilità internazionale, a condizione che tali atti delegati non ne cambino i concetti base, che non richiedano risorse supplementari per la loro attuazione ai produttori all'interno del sistema statistico europeo e che non comportino una variazione delle risorse proprie.
3. In caso di dubbio circa la corretta attuazione delle norme contabili del SEC 2010, lo Stato membro interessato chiede chiarimenti alla Commissione (Eurostat). La Commissione (Eurostat) agisce rapidamente sia esaminando la richiesta sia comunicando il suo parere sul chiarimento richiesto allo Stato membro in questione e a tutti gli altri Stati membri.
4. Gli Stati membri procedono al calcolo e all'attribuzione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nei conti nazionali, conformemente alla metodologia descritta nell'allegato A. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il 17 settembre 2013, atti delegati conformemente all'articolo 7 che istituisce una metodologia riveduta di calcolo e di attribuzione del SIFIM. Nell'esercizio del suo potere a norma del presente paragrafo, la Commissione assicura che tali atti delegati non impongano un considerevole onere amministrativo aggiuntivo agli Stati membri o alle unità rispondenti.
5. Le spese per ricerca e sviluppo sono registrate dagli Stati membri come investimenti fissi lordi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 per garantire l'affidabilità e la comparabilità dei dati SEC 2010 degli Stati membri relativi a ricerca e sviluppo. Nell'esercizio del suo potere a norma del presente paragrafo, la Commissione assicura che tali atti delegati non impongano un considerevole onere amministrativo aggiuntivo agli Stati membri o alle unità rispondenti.
Art. 3. Trasmissione dei dati alla Commissione
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i conti e le tavole di cui all'allegato B entro i termini ivi specificati per ciascuna tavola.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento conformemente a una norma di interscambio determinata e ad altre modalità pratiche.
I dati sono trasmessi o caricati mediante strumenti elettronici al punto unico di raccolta dati della Commissione. La norma di interscambio e le altre modalità pratiche per la trasmissione dei dati sono definite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
Art. 4. Valutazione della qualità
1. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati da trasmettere conformemente all'articolo 3.
3. Con riguardo all'applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati contemplati dal presente regolamento, le modalità, la struttura, la periodicità e gli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità sono definiti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
4. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.
Art. 5. Data di applicazione e di prima trasmissione dei dati
1. Il SEC 2010 si applica per la prima volta ai dati elaborati conformemente all'allegato B, da trasmettere a decorrere dal 1 settembre 2014.
2. I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) conformemente ai termini fissati nell'allegato B.
3. Conformemente al paragrafo 1, fino alla prima trasmissione dei dati sulla base del SEC 2010 gli Stati membri continuano a comunicare alla Commissione (Eurostat) i conti e le tavole elaborati in applicazione del SEC 95.
4. Fatto salvo l'articolo 19 del
Art. 6. Deroghe
1. Nella misura in cui l'applicazione del presente regolamento richieda notevoli adeguamenti di un sistema statistico nazionale, la Commissione concede agli Stati membri deroghe temporanee mediante atti di esecuzione. Tali deroghe cessano di produrre effetti al più tardi il 1 gennaio 2020. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
2. La Commissione concede una deroga a norma del paragrafo 1 solo per un periodo sufficiente a consentire allo Stato membro di adeguare il proprio sistema statistico. La quota del PIL dello Stato membro all'interno dell'Unione o dell'area dell'euro non costituisce di per sé una giustificazione per la concessione di una deroga. Se del caso, la Commissione fornisce sostegno agli Stati membri interessati nei loro sforzi volti a garantire gli adeguamenti richiesti al loro sistema statistico.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 17 ottobre 2013.
Previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1 luglio 2018 sull'applicazione delle deroghe concesse, al fine di verificare se siano ancora giustificate.
Art. 7. Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 5 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 luglio 2013. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di due mesi a decorrere dal 16 luglio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 2, 4 e 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2, 4 e 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Art. 8. Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del
Art. 9. Cooperazione con altri comitati
1. In merito a tutte le questioni di competenza del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito dalla
2. La Commissione trasmette al comitato del reddito nazionale lordo ("comitato RNL") istituito dal
Art. 10. Disposizioni transitorie
1. Ai fini del bilancio e delle risorse proprie, il Sistema europeo dei conti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del
2. Ai fini della determinazione della risorsa propria basata sull'IVA, in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono utilizzare i dati basati sul SEC 2010, fintantoché sia in vigore la
Art. 11. Relazioni su passività implicite
Entro il 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente informazioni esistenti sui PPP e su altre passività implicite, comprese le passività potenziali, non riferibili al settore pubblico.
Entro il 2018 la Commissione presenta un'ulteriore relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti in che misura le informazioni sulle passività pubblicate dalla Commissione (Eurostat) riflettono la totalità delle passività implicite, comprese le passività potenziali, non riferibili al settore pubblico.
Art. 12. Riesame
Entro il 1 luglio 2018 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
La relazione valuta, tra l'altro:
a) la qualità dei dati relativi ai conti nazionali e regionali;
b) l'efficacia del presente regolamento e il processo di monitoraggio applicato al SEC 2010; e
c) i progressi riguardo ai dati sulle passività potenziali e alla disponibilità dei dati SEC 2010.
Art. 13. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU C 203 del 9.7.2011, pag. 3.
[2] Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2013.
[3] Commissione (Eurostat): "Sistema europeo di conti economici integrati (SEC)", seconda edizione, Istituto statistico delle Comunità europee, Lussemburgo, 1979.
[4] GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.
[5] GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1.
[6] GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.
[7] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
[8] GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.
[9]
[10] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
[11] GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21.
[12] GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1.
[13] GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.
[14] GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.
[15] GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.
ALLEGATO A
(Omissis)