§ 6.3.276 - L.R. 9 luglio 2013, n. 32.
Interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 ­ Provvedimento generale recante norme di tipo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:09/07/2013
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 26 febbraio 2010 n. 8 «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario»)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 6.3.276 - L.R. 9 luglio 2013, n. 32.

Interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 ­ Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

(B.U. 16 luglio 2013, n. 14 - S.S. 18 luglio 2013, n. 1)

 

Art. 1. (Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 26 febbraio 2010 n. 8 «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario»)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8, l'asserzione «che abbiano partecipato alla manifestazione di interesse espletata in forza del DDG Dipartimento «Formazione Professionale, Lavoro e Politiche Sociali» n. 17910 del 14.11.2008» si interpreta nel senso che la stessa è riferita esclusivamente agli Enti strumentali della Regione.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.