§ 6.1.221 - L.R. 16 luglio 2013, n. 21.
Abrogazione della L.R. 29 ottobre 2012, n. 51 “Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 (Disposizioni finanziarie per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:16/07/2013
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Abrogazione della L.R. n. 51/2012)
Art. 2.  (Abrogazione di disposizioni di cui alla L.R. n. 1/2012)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.221 - L.R. 16 luglio 2013, n. 21.

Abrogazione della L.R. 29 ottobre 2012, n. 51 “Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)) in applicazione dell'art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98” e abrogazione di disposizioni di cui alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)”

(B.U. 24 luglio 2013, n. 27)

 

Art. 1. (Abrogazione della L.R. n. 51/2012)

1. La legge regionale 29 ottobre 2012, n. 51 “Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)) in applicazione dell'art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98” è abrogata.

 

     Art. 2. (Abrogazione di disposizioni di cui alla L.R. n. 1/2012)

1. Il comma 1, dell'art. 1 (Rifinanziamento di leggi regionali), della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)”, limitatamente al rifinanziamento della L.R. n. 72 del 28.04.2000 (Rifinanziamento della L.R. 21.06.1996, n. 39: Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo “Doman”), è abrogato.

 

2. Il comma 2, dell'art. 42 (Modifiche alla legge regionale 6/2011), della l.r. 10 gennaio 2012, n. 1, è abrogato.

 

3. L’art. 44, (Costo massimo delle prestazioni), della l.r. 10 gennaio 2012, n. 1, è abrogato.

 

4. Il comma 2, dell'art. 45 (Modifiche della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32), della l.r. 10 gennaio 2012, n. 1, è abrogato.

 

5. L’art. 46, (Disposizioni in materia sanitaria), della l.r. 10 gennaio 2012, n. 1, è abrogato.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.