§ 4.4.243 - L.R. 7 giugno 2013, n. 14.
Interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 1, lettera c), della L.R. 30 marzo 2007, n. 5 (Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:07/06/2013
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Interpretazione autentica dell’art. 11, comma 1, lett. c), della L.R. 5/2007)
Art. 2.  (Integrazione alla L.R. 2/2008)
Art. 3.  (Modifiche alla L.R. 41/2011)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 4.4.243 - L.R. 7 giugno 2013, n. 14.

Interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 1, lettera c), della L.R. 30 marzo 2007, n. 5 (Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina) e modifiche alla L.R. 2/2008 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale) e alla L.R. 41/2011 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere)

(B.U. 12 giugno 2013, n. 22)

 

Art. 1. (Interpretazione autentica dell’art. 11, comma 1, lett. c), della L.R. 5/2007)

1. All’art. 11, comma 1, della L.R. 30 marzo 2007, n. 5 (Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina), la lettera c) è interpretata nel senso che all’interno della Riserva è vietata la costruzione di nuovi edifici, fatto salvo quanto previsto dalla lettera r).

 

     Art. 2. (Integrazione alla L.R. 2/2008) [1]

1. Dopo l'art. 1 bis della L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale) è aggiunto il seguente:

 

"Art. 1 ter. (Localizzazione e realizzazione di centrali di compressione a gas)

1. La localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas è consentita al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, ai sensi della vigente normativa statale, nel rispetto delle vigenti norme e procedure di legge, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio.".

 

     Art. 3. (Modifiche alla L.R. 41/2011)

1. All'articolo 4, comma 2, della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella Città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere) le parole "novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "il 31 luglio 2013".

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio 2014, n. 119, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.