§ 1.2.71 - L.R. 9 agosto 2013, n. 25.
Modifica dell'art. 8, comma 4, della L.R. 9.5.2001, n. 18 e modifica dell'art. 8 della L.R. 9.5.2001, n. 17


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:09/08/2013
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell’art. 8, comma 4, della L.R. 9.5.2001, n. 18)
Art. 2.  (Modifiche ed integrazioni all’articolo 8 della L.R. 9 maggio 2001 n. 17)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.71 - L.R. 9 agosto 2013, n. 25.

Modifica dell'art. 8, comma 4, della L.R. 9.5.2001, n. 18 e modifica dell'art. 8 della L.R. 9.5.2001, n. 17

(B.U. 21 agosto 2013, n. 79 Speciale)

 

Art. 1. (Modifica dell’art. 8, comma 4, della L.R. 9.5.2001, n. 18)

1. All’articolo 8, comma 4, della L.R. 9.5.2001, n. 18, recante “Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione”, dopo le parole “cessazione dell’incarico del proponente” sono aggiunte le seguenti: “, salvo conferma del subentrante”.

     Art. 2. (Modifiche ed integrazioni all’articolo 8 della L.R. 9 maggio 2001 n. 17)

1. I commi 3 e 4, dell’articolo 8, della L.R. 9 maggio 2001 n. 17 (Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale) sono sostituiti dai seguenti:

 

“3. Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale ed ai componenti la Giunta regionale, sono assegnati due dipendenti ciascuno con qualifica di autista, adibiti alla guida dell’automezzo assegnato in uso esclusivo. Deve essere utilizzato prioritariamente personale dipendente regionale con profilo professionale di autista. In caso di carenza si può ricorrere alla posizione di comando, con le modalità di cui all’articolo 4, a personale in possesso dei requisiti previsti per la guida degli automezzi di cui sopra. Nel rispetto dei canoni di sicurezza e per assicurare il recupero psicofisico del dipendente, ogni autista è a disposizione per l’utilizzo dell’automezzo per un massimo di quindici giorni ogni mese. Per il restante periodo mensile presta servizio presso la segreteria dell’organo fruente o presso il servizio di appartenenza, nel rispetto del normale orario di lavoro e senza effettuare prestazioni di lavoro straordinario. In tale periodo devono essere fruiti tutti i riposi compensativi eventualmente spettanti. All’assegnazione si provvede con provvedimento del dirigente della struttura preposta al personale, ferma restando la titolarità del posto nella struttura di provenienza.

4. Ad ogni autista, in sostituzione degli istituti relativi allo straordinario, reperibilità, rischio e turnazione, è corrisposta per la durata dell’incarico, un’indennità omnicomprensiva annua da corrispondersi in rate mensili, nonché un compenso che nell’entità è riconducibile all’istituto incentivante della produttività relativa al personale della medesima categoria. L’importo della stessa è oggetto di contrattazione sindacale nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del principio di contenimento della spesa. Sono altresì assicurate l’indennità di disagio chilometrica da stabilire in sede di contrattazione ed il rimborso delle spese sostenute in sede di missione ai sensi delle vigenti normative e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti.”

 

2. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme contrattuali, istituisce con proprio regolamento il ruolo degli autisti in servizio presso la Regione Abruzzo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento disciplina le modalità ed i criteri di accesso al ruolo.

 

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla prossima legislatura e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.