§ 86.11.351 - D.L. 24 giugno 2013, n. 72.
Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:24/06/2013
Numero:72


Sommario
Art. 1.      1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 86.11.351 - D.L. 24 giugno 2013, n. 72. [1]

Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale.

(G.U. 25 giugno 2013, n. 147)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

     Rilevato che a valere sul riparto dei fondi per il pagamento dei debiti resi disponibili dal citato decreto-legge n. 35 del 2013 residuano risorse finanziarie;

     Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad attribuire le ulteriori risorse residue prioritariamente alle regioni sottoposte alla procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2013;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.

     1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

     2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio".

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 24 agosto 2013, n. 198). L'art. 1 della L. 9 agosto 2013, n. 98 ha stabilito che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del presente decreto, non convertite in legge.