§ 42.5.182 - D.P.R. 18 marzo 2013, n. 50.
Regolamento recante la privatizzazione dell'ente pubblico non economico «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia», a norma [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:18/03/2013
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Privatizzazione dell'ente pubblico non economico a base associativa di rilevanza nazionale «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia»
Art. 2.  Finalità dell'Associazione
Art. 3.  Modifiche statutarie
Art. 4.  Organizzazione centrale, periferica e soci ordinari
Art. 5.  Entrate
Art. 6.  Patrimonio dell'ente
Art. 7.  Amministrazione e contabilità
Art. 8.  Destinazione delle risorse umane
Art. 9.  Abrogazioni, disposizioni transitorie e di coordinamento


§ 42.5.182 - D.P.R. 18 marzo 2013, n. 50.

Regolamento recante la privatizzazione dell'ente pubblico non economico «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia», a norma dell'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

(G.U. 14 maggio 2013, n. 111)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI);

     Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordino dell'UNUCI;

     Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito dalla legge 17 dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242;

     Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, ed in particolare l'articolo 5, con il quale l'UNUCI è stata posta alle dipendenze del Ministero della guerra;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e, in particolare le lettere b) ed f);

     Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni;

     Considerato che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa in data 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2009, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, l'UNUCI è stato confermato quale ente pubblico;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 203;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle norme regolamentari in materia di ordinamento militare e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli da 47 a 53;

     Visto l'articolo 46 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare il comma 1;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

     Ritenuto che la trasformazione dell'ente pubblico non economico «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia» in soggetto di diritto privato sia la più idonea a favorire le molteplici e differenziate attività dell'ente medesimo;

     Sentite le Organizzazioni sindacali;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2012;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2012;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica;

     Considerato che le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati non hanno espresso il parere nei termini prescritti;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2013;

     Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Privatizzazione dell'ente pubblico non economico a base associativa di rilevanza nazionale «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia»

     1. L'ente pubblico non economico a base associativa, di rilevanza nazionale «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia» di seguito denominato «Ente», a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è trasformato in associazione con personalità giuridica di diritto privato, di rilevanza nazionale e senza fini di lucro «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia», di seguito denominata «UNUCI».

     2. L'UNUCI, con sede a Roma, è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

     3. La vigilanza sull'UNUCI continua ad essere esercitata dal Ministero della difesa.

 

     Art. 2. Finalità dell'Associazione

     1. L'UNUCI ha lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale del personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, nonchè alle connesse attività divulgative e informative, per il loro impiego nell'ambito delle forze di completamento delle unità militari attive. A tal fine, svolge i seguenti compiti:

     a) collabora con le competenti autorità militari, anche su base convenzionale, all'addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del citato personale, che presta adesione al reimpiego in servizio nelle forze di completamento;

     b) mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra ufficiali in congedo per lo svolgimento di programmi addestrativi per il pronto inserimento dei riservisti nelle formazioni militari, e opera in vari contesti internazionali anche con finalità culturali e promozionali;

     c) promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedeltà alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di solidarietà fra il mondo militare e la società civile;

     d) sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale, sul ruolo e l'importanza dei riservisti, sulla cultura della sostenibilità ambientale e sociale;

     e) fornisce il proprio apporto negli interventi di difesa e protezione civile;

     f) realizza, nell'ambito delle proprie disponibilità, assistenza morale e materiale nei confronti degli iscritti.

 

     Art. 3. Modifiche statutarie

     1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il consiglio nazionale, su proposta del consiglio direttivo, delibera le modifiche statutarie necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, nonchè quelle volte a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'UNUCI, la composizione, le competenze, le modalità di nomina e funzionamento, la convocazione, le deliberazioni e la durata degli organi di cui all'articolo 4, comprese le modalità di partecipazione del rappresentante del Ministero della difesa al consiglio direttivo, nonchè i poteri, le attribuzioni, i requisiti, le modalità di accesso e la durata delle cariche associative. Sulle sopra indicate modifiche statutarie è acquisito il preventivo parere del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Successivamente le modifiche allo statuto sono apportate con le modalità in esso determinate.

     2. Lo statuto disciplina altresì:

     a) le categorie di soci ulteriori rispetto a quella dei soci ordinari nonchè i diritti e gli obblighi ad esse correlati;

     b) i criteri informatori e le modalità di svolgimento delle attività di istituto;

     c) limiti e modalità di concessione di eventuali rimborsi spese da erogarsi in ragione dello svolgimento di incarichi associativi e di collaborazioni su base volontaria sia a livello centrale che periferico;

     d) la costituzione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle sezioni;

     e) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali nei confronti delle sezioni, le modalità di versamento delle entrate alla gestione nazionale e quelle di erogazione delle somme per le esigenze delle articolazioni territoriali;

     f) i criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarità è attribuita agli organi centrali, salvo specifica delega per la gestione alle sezioni territorialmente competenti.

     3. Con uno o più atti di attuazione dello statuto, adottati secondo le modalità e i limiti definiti dallo statuto stesso, possono essere impartite le disposizioni discendenti di natura meramente esecutiva o attuativa ovvero, se necessario, di ulteriore dettaglio.

 

     Art. 4. Organizzazione centrale, periferica e soci ordinari

     1. Gli organismi necessari all'organizzazione centrale dell'UNUCI sono:

     a) il presidente nazionale;

     b) il consiglio nazionale;

     c) il consiglio direttivo;

     d) il collegio dei sindaci;

     e) il collegio dei probiviri.

     2. Le articolazioni territoriali dell'UNUCI sono le delegazioni e le sezioni la cui organizzazione amministrativa e gestionale è definita dallo Statuto in attuazione dei criteri di semplificazione e secondo i principi di diritto privato.

     3. Possono essere iscritti all'Associazione in qualità di soci ordinari, gli ufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce rossa italiana, del Sovrano ordine militare di Malta, i cappellani militari, nonchè gli ufficiali dei disciolti Corpi, ad ordinamento militare, della polizia di Stato, degli agenti di custodia e della giustizia militare.

 

     Art. 5. Entrate

     1. Le risorse finanziarie in entrata dell'UNUCI sono costituite da:

     a) le quote annualmente versate dai soci, il cui importo è determinato dal Consiglio nazionale su proposta del Consiglio direttivo;

     b) le rendite patrimoniali;

     c) i corrispettivi per servizi resi;

     d) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione espressa e deliberata dal Consiglio direttivo;

     e) entrate eventuali e diverse.

 

     Art. 6. Patrimonio dell'ente

     1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal patrimonio dell'Ente alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento. Entro sessanta giorni da tale data, il consiglio direttivo, previa verifica del collegio dei revisori, redige l'inventario dei beni di proprietà dell'UNUCI, attribuendo, eventualmente, distinta evidenza a quei beni la cui gestione o conservazione costituiva scopo istituzionale dell'ente pubblico, che permangono destinati a tale finalità, ovvero era strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali. Negli inventari patrimoniali dell'UNUCI sono altresì distintamente elencati i beni provenienti dall'Ente e quelli di successiva acquisizione.

     2. Ogni atto di alienazione, compresi quelli di costituzione o trasferimento di diritti reali, relativo ai beni facenti parte del patrimonio dell'UNUCI eventualmente annoverati fra quelli strumentali al perseguimento dello scopo istituzionale, è subordinato all'autorizzazione del Ministero vigilante.

 

     Art. 7. Amministrazione e contabilità

     1. Le gestioni amministrativa, finanziaria, contabile e fiscale sono disciplinate dal codice civile, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e dalla vigente legislazione tributaria. Lo Statuto e i relativi atti di attuazione dispongono relativamente agli incarichi dei responsabili delle menzionate gestioni, alle responsabilità interne, alle disposizioni di dettaglio sulla predisposizione, tenuta e conservazione delle scritture contabili e dei libri sociali.

 

     Art. 8. Destinazione delle risorse umane

     1. All'atto della privatizzazione dell'Ente di cui all'articolo 1 i rapporti di lavoro con il personale dipendente a tempo indeterminato sono integralmente confermati, sia per la parte tabellare che per quella accessoria, sia con riferimento all'inquadramento previdenziale di provenienza e proseguono con l'associazione di diritto privato «UNUCI».

     2. Al citato personale continua ad applicarsi, fino all'approvazione dello statuto della UNUCI e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il regime giuridico ed economico già in godimento nel rapporto con l'Ente. Nel corso di tale periodo al citato personale si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che l'eventuale passaggio presso altre pubbliche amministrazioni avviene esclusivamente nei limiti dei posti disponibili nelle dotazioni organiche delle stesse amministrazioni riceventi e nell'ambito delle rispettive facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Successivamente si applica il contratto collettivo di lavoro del pertinente comparto.

 

     Art. 9. Abrogazioni, disposizioni transitorie e di coordinamento

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, gli articoli dal 47 al 53, sono abrogati.

     2. Il Presidente nazionale e i membri degli altri organi in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nei rispettivi incarichi fino all'insediamento di quelli nominati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto.

     3. L'UNUCI subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente «Unione nazionale degli Ufficiali in Congedo d'Italia».

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013  registro n. 3 Difesa, foglio n. 144