§ 41.7.341 - D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 28.
Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente disposizioni per l'attuazione delle delega in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:05/03/2013
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Disposizioni per l'attuazione della delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità
Art. 2.  Disposizioni in tema di potestà legislativa delle province autonome di Trento e di Bolzano in tema di ammortizzatori sociali
Art. 3.  Disposizioni per il coordinamento degli interventi statali e provinciali


§ 41.7.341 - D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 28.

Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente disposizioni per l'attuazione delle delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, conferita dall'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

(G.U. 3 aprile 2013, n. 78)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

     Visto l'articolo 2, commi 106 e 124, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

     Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2012;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Disposizioni per l'attuazione della delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità

     1. Le province autonome esercitano la delega di cui all'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191:

     a) con riguardo agli istituti di cassa integrazione guadagni avendo a riferimento le unità produttive ubicate nel territorio provinciale e i relativi dipendenti; nel caso di richiesta di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria riguardante contemporaneamente più unità produttive della medesima impresa ubicate anche al di fuori del territorio provinciale, l'esercizio delle funzioni amministrative spetta al competente Ministero;

     b) con riguardo agli istituti di disoccupazione e di mobilità avendo a riferimento i beneficiari delle prestazioni che risiedono nel territorio provinciale.

     2. La delega di cui al comma 1 comprende tutte le prestazioni previste dalla legge dello Stato riconducibili, nei diversi settori merceologici, agli istituti della cassa integrazione, della disoccupazione e della mobilità e agli istituti previsti in loro sostituzione dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, secondo le decorrenze ivi previste, comprese le forme di sostegno per i lavoratori disciplinate dall'articolo 3 della medesima legge.

 

     Art. 2. Disposizioni in tema di potestà legislativa delle province autonome di Trento e di Bolzano in tema di ammortizzatori sociali

     1. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e sulla base dei principi della legislazione statale, le province possono regolare la materia degli ammortizzatori sociali intervenendo sui requisiti e i criteri di accesso, nonchè sui destinatari, la misura, la durata e le condizioni di mantenimento delle prestazioni prevedendo che le eventuali integrazioni rimangano esclusivamente a carico di risorse di bilancio delle medesime province. La potestà normativa provinciale comprende la possibilità di istituire assicurazioni obbligatorie senza il riconoscimento della contribuzione figurativa per categorie di soggetti non previsti dalla normativa statale e di stabilire, in tal caso, i contributi dovuti a carico dei datori o committenti di lavoro o dei beneficiari. In relazione agli istituti di sostegno del reddito delle persone prive di un rapporto di lavoro, le province possono condizionare ad un periodo minimo di residenza sul territorio provinciale l'ottenimento delle prestazioni da esse disposte con carattere aggiuntivo rispetto alla corrispondente normativa statale. Restano ferme le competenze e la disciplina statale in materia di contributi figurativi; la previsione di integrazioni provinciali delle prestazioni statali o l'istituzione di nuove prestazioni da parte delle Province non comprende la possibilità di disciplinare effetti previdenziali collegati a tali prestazioni.

     2. Le province, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, adeguano le proprie leggi ai principi delle disposizioni legislative dello Stato in materia di ammortizzatori sociali entro i sei mesi successivi alla pubblicazione delle medesime nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esse stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative provinciali preesistenti. Le leggi provinciali di adeguamento devono in ogni caso assicurare le eventuali prestazioni economiche più favorevoli previste dalla nuova legislazione statale a decorrere dall'efficacia della stessa. Nel caso in cui le leggi dello Stato sopprimano o riducano prestazioni, fino all'adeguamento della legislazione provinciale secondo quanto previsto da questo comma, gli eventuali oneri per tali prestazioni rimangono a carico delle province.

 

     Art. 3. Disposizioni per il coordinamento degli interventi statali e provinciali

     1. Salvo che la legge provinciale disponga diversamente, alla concessione e all'erogazione dei trattamenti nazionali e provinciali provvede l'Istituto nazionale di previdenza sociale con oneri a proprio carico; rimane fermo in ogni caso che l'INPS eroga i trattamenti stabiliti dalla normativa provinciale nei limiti delle risorse ordinariamente assegnate all'Istituto per il pagamento dei trattamenti previsti dalla legislazione dello Stato nonchè delle risorse anticipate dalla provincia interessata per gli eventuali trattamenti più favorevoli.

     2. Salvo diverso accordo, nel caso in cui la legge provinciale preveda che allo svolgimento di tutti o alcuni dei predetti compiti provvede la provincia, l'INPS corrisponde alla medesima, con cadenza pattuita o altrimenti semestrale, le somme da essa erogate nel periodo di riferimento per la parte corrispondente alle prestazioni dovute ai sensi della disciplina statale.

     3. Al fine di coordinare e raccordare gli interventi, anche in relazione ai rapporti finanziari e all'attività di vigilanza, l'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e ciascuna provincia potrà prevedere la facoltà del reciproco avvalimento tra ciascuna delle due province e l'INPS per l'erogazione di prestazioni e per la riscossione di contributi di rispettiva competenza, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La medesima intesa, nel rispetto dei limiti posti all'INPS dalle disposizioni statali in materia di personale, prevede altresì le condizioni per l'attivazione della mobilità del personale tra l'INPS e le province nonchè per la reciproca messa a disposizione di personale attraverso il comando. L'intesa prevede inoltre l'accesso alle banche dati e lo scambio di dati tra INPS e ciascuna provincia con particolare riferimento a quelli necessari per il calcolo delle prestazioni erogate da ciascuna provincia nonchè l'utilizzo delle procedure gestionali dell'INPS. Ciascuna provincia definisce con la direzione provinciale dell'INPS i necessari accordi operativi, ivi compresi quelli per il coordinamento delle rispettive funzioni e per la specificazione dei rapporti finanziari anche per i fini del comma 1.

     4. Rimangono di competenza dello Stato i profili concernenti gli sgravi contributivi e gli incentivi all'occupazione previsti dalla normativa statale, ferme restando le competenze riconosciute alle province ai sensi degli articoli 72 e 73 dello Statuto. Resta ferma la disciplina statale, anche per i profili finanziari, in materia di ammortizzatori sociali in deroga. L'importo delle prestazioni erogate in misura eccedente a quello previsto dalla normativa statale è escluso dal contributo previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), dello statuto speciale.