§ 34.2.68 - D.M. 28 dicembre 2012, n. 266.
Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:28/12/2012
Numero:266


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Servizi di protezione del naviglio mercantile
Art. 4.  Caratteristiche delle navi per lo svolgimento dei servizi di protezione
Art. 5.  Condizioni e modalità per lo svolgimento dei servizi
Art. 6.  Armamento
Art. 7.  Deposito delle armi nel territorio nazionale
Art. 8.  Imbarco e sbarco delle armi nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria
Art. 9.  Rapporti tra il Comandante della nave e le guardie giurate
Art. 10.  Comunicazione con le autorità estere e nazionali
Art. 11.  Disposizioni finali


§ 34.2.68 - D.M. 28 dicembre 2012, n. 266. [1]

Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria.

(G.U. 29 marzo 2013, n. 75)

 

     IL MINISTRO DELL'INTERNO

     di concerto con

     IL MINISTRO DELLA DIFESA

     e con

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

     Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

     Visti il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni;

     Visto il codice della navigazione di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni;

     Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, recante "Disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonchè nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155";

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, recante "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonchè dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti";

     Visto l'articolo 5, commi 4, 5, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modifiche, recante "Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria", concernente l'impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana che navigano in acque internazionali a rischio pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa;

     Visto il decreto del Ministro della difesa, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, recante individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria nell'ambito dei quali può essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP);

     Considerata la necessità di garantire adeguati servizi di protezione delle navi mercantili battenti bandiera nazionale da parte delle guardie giurate, nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 107 del 2011;

     Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5-ter, del citato decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle modalità attuative dei commi 5 e 5-bis dello stesso articolo 5;

     Sentito il Ministero degli affari esteri;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 7293/2012, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 27 settembre 2012;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

     Vista la nota n. 11317 del 6 dicembre 2012 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

     Adotta

     il seguente regolamento

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento determina le modalità attuative dell'articolo 5, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 e successive modificazioni, concernenti l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. Sono altresì determinate le modalità per l'acquisto, l'imbarco, lo sbarco, il porto, il trasporto e l'utilizzo delle armi e del relativo munizionamento, nonchè i rapporti tra le guardie giurate e il comandante della nave.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per:

     a) decreto-legge: il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, recante "Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria";

     b) T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

     c) decreto Ministro della difesa: il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge, recante individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, nell'ambito dei quali può essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP);

     d) guardie giurate: il personale, autorizzato ai sensi degli articoli 133, 134 e 138 del T.U.L.P.S., che svolge i servizi di protezione di cui al comma 4 del decreto-legge;

     e) navi: navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano nelle acque internazionali individuate dal decreto Ministro della difesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge;

     f) servizi di protezione: servizi a tutela delle navi mercantili, nonchè delle merci e dei valori sulle stesse trasportati, battenti bandiera italiana espletati da guardie giurate, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge.

 

     Art. 3. Servizi di protezione del naviglio mercantile

     1. Nei casi in cui il Ministero della difesa abbia reso noto all'armatore che non è previsto l'impiego dei Nuclei militari di protezione, possono essere svolti da guardie giurate, dipendenti direttamente dagli armatori, ai sensi dell'articolo 133 del T.U.L.P.S., ovvero dipendenti da istituti di vigilanza privata autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del T.U.L.P.S., i servizi di protezione delle merci e dei valori sulle navi mercantili di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge.

     2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge, le guardie giurate, ai fini dello svolgimento dei servizi di protezione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 138 T.U.L.P.S.:

     a) avere, preferibilmente, prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva;

     b) avere superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155;

     c) avere superato un corso di addestramento specifico, con oneri a carico dei destinatari, coordinato dal Ministero dell'interno, avvalendosi della collaborazione del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero della difesa curerà, in particolare, l'addestramento nelle procedure di sicurezza a bordo nave, nonchè la formazione e l'addestramento nelle procedure di comunicazione necessarie per operare nello specifico contesto, rilasciando attestato di superamento del corso;

     d) essere in possesso di porto di arma lunga per difesa personale.

 

     Art. 4. Caratteristiche delle navi per lo svolgimento dei servizi di protezione

     1. I servizi di protezione possono essere svolti esclusivamente a bordo di navi mercantili predisposte per la difesa da atti di pirateria con le caratteristiche previste dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge.

     2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, le navi mercantili devono essere predisposte per la custodia di armi per lo svolgimento dei servizi di protezione ed essere dotate di appositi armadi per la custodia delle armi con le caratteristiche indicate all'articolo 6, comma 3, del presente decreto.

 

     Art. 5. Condizioni e modalità per lo svolgimento dei servizi

     1. Con regolamento di servizio, predisposto ai sensi dell'allegato D del decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, per quanto applicabile, approvato dal Questore della provincia ove ha sede l'istituto di vigilanza privata ovvero, qualora si tratti di guardie giurate dipendenti direttamente dagli armatori, della provincia di iscrizione della nave, sono stabilite le modalità per lo svolgimento dei servizi di protezione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

     2. I regolamenti di servizio dovranno tenere conto delle seguenti prescrizioni:

     a) il numero delle guardie giurate impiegate a bordo delle navi deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia di nave, alle merci ed ai valori trasportati ed al numero ed alla tipologia dei sistemi di autoprotezione attivati a bordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge e comunque, tenuto conto anche dei limiti di utilizzo delle armi di cui alla successiva lett. d), non inferiore a quattro. Il numero deve altresì essere idoneo a garantire il rispetto della vigente normativa in tema di orario di lavoro, riposo, lavoro straordinario;

     b) per ogni nucleo di guardie giurate impiegato a bordo nave deve essere nominato un responsabile, individuato tra le guardie con maggior esperienza, cui è affidata l'organizzazione operativa del nucleo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di servizio e secondo le direttive del Comandante della nave al quale lo stesso si deve sempre rapportare;

     c) contenere esplicito rinvio al decreto dirigenziale del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, relativamente alla disciplina delle procedure tecnico-amministrative in materia di sicurezza della navigazione (safety) e sicurezza marittima (maritime security), in relazione alle misure antipirateria;

     d) limitare l'uso delle armi alla sola ipotesi dell'esercizio del diritto di difesa legittima, ai sensi dell'articolo 52 del codice penale;

     e) nel caso in cui le guardie giurate s'imbarcano direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria, l'istituto di vigilanza, nell'ipotesi di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S., ovvero l'armatore, nell'ipotesi di cui all'articolo 133 del medesimo Testo Unico, comunica al Questore, che approva il regolamento di servizio, le generalità delle guardie giurate che debbono svolgere il servizio, la nave sulla quale opereranno, la durata del servizio, i porti di imbarco e sbarco delle guardie.

 

     Art. 6. Armamento

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge, relativa all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato delle armi, all'imbarco e allo sbarco delle stesse armi a bordo delle navi, è rilasciata all'armatore o ad un suo rappresentante, in relazione alla tipologia di armi, dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 28 del T.U.L.P.S., ovvero dal Questore, ai sensi dell'articolo 31 del T.U.L.P.S., alle condizioni di cui all'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 della medesima legge.

     2. Le guardie giurate, nell'espletamento dei servizi di protezione ed esclusivamente entro i limiti delle acque internazionali nelle aree a rischio di pirateria individuate dal decreto Ministro della difesa, possono utilizzare le armi comuni da sparo, nonchè quelle in dotazione delle navi, detenute previa autorizzazione di cui al comma 1, cedute loro in comodato dall'armatore. Nel caso di utilizzo delle armi regolarmente detenute dalle stesse guardie giurate, si applica la vigente normativa in materia di detenzione, porto, importazione ed esportazione delle armi comuni da sparo, di cui agli articoli 31, 38, 42 T.U.L.P.S e 58 Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.

     3. Le armi di cui al comma 1, consentite per lo svolgimento dei servizi di protezione, sono esclusivamente quelle portatili individuali, anche a funzionamento automatico, di calibro pari o inferiore a 308 Win. (7,62 x 51 mm), imbarcate sul territorio nazionale ovvero nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria, individuate dal decreto Ministro della difesa, scariche e custodite in appositi armadi metallici corazzati, distinti per le armi e per le munizioni, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, la cui chiave è in possesso del comandante della nave, collocati in appositi spazi protetti. Le armi ed il relativo munizionamento dovranno essere inserite nel Ruolo equipaggio, come previsto dall'articolo 170, comma 6 del Codice della navigazione, nonchè nell'elenco degli attrezzi ed altri oggetti di corredo ed armamento di tipo previsto dalle vigenti norme per la sicurezza della navigazione del Giornale Nautico - Libro primo - Inventario di bordo, come previsto dall'articolo 174 del medesimo Codice.

     4. Le medesime armi ed il relativo munizionamento, detenute dall'armatore se custodite nei depositi di cui al successivo articolo 7, debbono essere trasportate e scortate fino al luogo d'imbarco, nonchè dal luogo di sbarco ai depositi, da guardie giurate, ai sensi dell'articolo 256-bis, comma 2, lettera b), del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 193, comma 2, del Codice della navigazione. Del trasporto deve essere dato avviso al Questore ai sensi dell'articolo 34 T.U.L.P.S., per le armi di cui all'articolo 31 del medesimo Testo unico, ovvero al Prefetto, per le armi di cui all'articolo 28 del T.U.L.P.S., che hanno facoltà di stabilire speciali condizioni per il trasporto, nonchè alle Autorità Marittime nella cui giurisdizione ricade il luogo dell'imbarco.

     5. L'utilizzo delle armi di cui al comma 2, negli ambiti individuati dal decreto Ministro della difesa, è disposto, per le finalità di protezione del naviglio, dal Comandante della nave che dovrà consegnare la chiave degli appositi armadi corazzati al Ship Security Officer (SSO) responsabile della sicurezza di bordo, che a sua volta provvederà alla consegna delle armi alle guardie giurate in servizio, previa annotazione nell'apposito registro di cui al comma 3. Cessate le esigenze di impiego delle armi di cui al comma 1, e comunque al di fuori degli ambiti individuati dal decreto Ministro della difesa, le stesse, salvo situazioni eccezionali di pericolo valutate dal Comandante della nave, andranno riposte negli armadi blindati con riconsegna della chiave al Comandante stesso.

     6. Il numero delle armi imbarcate deve essere pari, nel massimo, al numero delle guardie giurate in servizio, più due di riserva. Il relativo munizionamento non deve eccedere la quantità di millecinquecento cartucce per arma.

 

     Art. 7. Deposito delle armi nel territorio nazionale

     1. L'armatore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge, qualora detenga armi sul territorio nazionale deve utilizzare un deposito per la custodia delle armi di cui all'articolo 6, comma 1, con le modalità previste dal presente articolo. Ai sensi degli articoli 8 e 32 del T.U.L.P.S., l'armatore può nominare un proprio rappresentante cui affidare la responsabilità del deposito.

     2. Il deposito nel quale devono essere custodite le armi di cui all'articolo 6, comma 1, deve avere le seguenti caratteristiche:

     a) essere sistemato in locali interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, e deve essere munito di porte blindate e di aperture ugualmente blindate oppure dotato di inferriate e grate metalliche di sicurezza; deve disporre altresì di adeguati congegni d'allarme e videosorveglianza;

     b) le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione d'emergenza;

     c) le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

     3. Le armi sono conservate, prive di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. Le munizioni sono detenute con licenza del Prefetto, ai sensi dell'articolo 47 del T.U.L.P.S., che ne determina le modalità di custodia.

     4. Le chiavi d'accesso ai locali del deposito e agli armadi metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di apertura degli uffici, dal responsabile del deposito che ne risponde. Fuori dell'orario di apertura degli uffici, dette chiavi sono custodite in una cassaforte, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite dal responsabile del deposito.

     5. Il deposito è dotato di registro di carico delle armi e delle munizioni, con pagine numerate. I movimenti di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati sul registro. Il responsabile del deposito, garantisce la corretta tenuta del registro.

     6. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito all'armatore e al responsabile del deposito e, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta vigilanza del responsabile del deposito, alle guardie giurate addette ai servizi di cui all'articolo 2, comma 1.

     7. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Nel locale del deposito e nel locale antistante devono essere affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza. Deve, comunque, essere presente un contenitore per lo scarico armi, al fine di poter effettuare la verifica di sicurezza.

     8. L'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U.L.P.S., ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di adottare le prescrizioni ritenute opportune ai fini della tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

 

     Art. 8. Imbarco e sbarco delle armi nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria

     1. Con la medesima autorizzazione di cui all'articolo 6 del presente decreto, l'armatore o un suo rappresentante può essere autorizzato ad imbarcare e sbarcare le armi direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria individuate dal decreto Ministro della difesa, nel rispetto della legislazione vigente negli Stati stessi.

     2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, l'armatore deve produrre istanza - a seconda della tipologia di armi che intende utilizzare - al Prefetto o al Questore della provincia in cui ha sede la società di armamento, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. L'istanza deve contenere anche il numero e la tipologia delle armi, i relativi numeri di matricola, le date ed i luoghi di imbarco e sbarco delle armi, nonchè la documentazione, ove prevista dallo Stato, attestante la consegna delle armi nello Stato ove le stesse vengono sbarcate.

 

     Art. 9. Rapporti tra il Comandante della nave e le guardie giurate

     1. I servizi di cui all'articolo 2, comma 1, sono svolti sotto la direzione del Comandante della nave, in relazione a quanto previsto dalle direttive vigenti in materia e, in particolare, dagli articoli 8, 186, 187, 295, 297 e 302 del Codice della navigazione.

 

     Art. 10. Comunicazione con le autorità estere e nazionali

     1. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono tenuti all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni e ad ogni altro adempimento, inclusi quelli relativi alle armi da imbarcare e sbarcare a bordo della nave, richieste dagli Stati nei quali le guardie si imbarcano e/o sbarcano, nonchè quelli nelle cui acque interne la nave programmi di passare, affinchè il transito e l'eventuale sosta siano conformi alla legislazione locale.

     2. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono comunque tenuti all'invio con congruo anticipo alle autorità competenti degli Stati nelle cui acque interne la nave programmi di passare di una comunicazione nella quale siano indicati:

     il quantitativo e la tipologia delle armi imbarcate ai sensi del presente decreto;

     la rotta prevista nelle acque interne dello Stato.

     3. Copia delle comunicazioni inviate andrà custodita, presso la sede dell'armatore, con le modalità previste per la tenuta e conservazione dei Libri di bordo.

     4. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono altresì tenuti a comunicare al Comando in capo della squadra navale della Marina Militare (CINCNAV), al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, al Ministero degli affari esteri - Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA), nonchè all'autorità diplomatico-consolare territorialmente competente, con congruo anticipo, i movimenti previsti negli spazi marittimi individuati dal decreto Ministro della difesa, comprese le direttrici di transito e i porti di sosta, nonchè il numero di armi, con le relative descrizioni, e di guardie giurate imbarcate, la loro nazionalità e ogni altro elemento utile, al fine di consentire una piena conoscenza del traffico nazionale nell'area.

 

     Art. 11. Disposizioni finali

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2013  Interno, registro n. 1, foglio n. 157


[1] Abrogato dall'art. 16 del D.M. 7 novembre 2019, n. 139.