Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 28. Contratti |
Capitolo: | 28.7 mutuo |
Data: | 22/02/2013 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'ammissione al beneficio è subordinata [...] |
Art. 2. 1. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 1, la previsione di cui alla lettera a) è soppressa |
Art. 3. 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano esclusivamente alla domande di accesso al Fondo presentate dopo l'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92 |
§ 28.7.32 - D.M. 22 febbraio 2013, n. 37.
Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(G.U. 12 aprile 2013, n. 86)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la
Visto il
Visto il proprio decreto n. 132 del 21 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, n. 192, «Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475, della
Vista la
Ritenuta, pertanto, la necessità di adeguare le previsioni del citato decreto n. 132 del 21 giugno 2010 alle modifiche normative introdotte dalla predetta
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 novembre 2012 (parere n. 4940/2012);
Visti i pareri espressi dalla VI commissione finanze della Camera dei deputati nella seduta del 29 gennaio 2013 e della VI commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica nella seduta del 5 febbraio 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta
Adotta
il seguente regolamento:
1. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'ammissione al beneficio è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi riferiti alla persona del beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3) del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della
In caso di mutuo cointestato, gli eventi di cui al presente comma possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari».
2. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi: «4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo si applica anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della
b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al
c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate purchè tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.
5. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della
1. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 1, la previsione di cui alla lettera a) è soppressa.
2. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero, se non disponibile, la quotazione IRS riferita alla durata immediatamente superiore.»
3. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti lettere:
«c) per i mutui con opzione di scelta di tasso tra fisso e variabile, il parametro di indicizzazione vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione;
d) per i mutui con tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili, il parametro previsto dalla lettera a) per la quota regolata a tasso variabile ed il parametro previsto dalla lettera b) per la quota regolata a tasso fisso.»
4. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
«3. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive».
5. All'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, le parole «impeditivo del pagamento della rata di mutuo» e la virgola successiva sono soppresse.
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano esclusivamente alla domande di accesso al Fondo presentate dopo l'entrata in vigore della
Il presente regolamento sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle fiananze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 122