Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.3 assetto del territorio |
Data: | 08/03/2013 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione all'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11) |
Art. 2. (Abrogazione dell'articolo 32 della l.r. 11/1998) |
Art. 3. (Modificazione all'articolo 53 della l.r. 11/1998) |
Art. 4. (Modificazione all'articolo 59 della l.r. 11/1998) |
Art. 5. (Modificazione all'articolo 60bis della l.r. 11/1998) |
Art. 6. (Modificazione all'articolo 61 della l.r. 11/1998) |
Art. 7. (Modificazione all'articolo 61bis della l.r. 11/1998) |
Art. 8. (Modificazione all'articolo 4 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25) |
Art. 9. (Inserimento dell'articolo 6 bis alla l.r. 25/2005) |
Art. 10. (Modificazioni all'articolo 7 della l.r. 25/2005) |
Art. 11. (Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 25/2005) |
Art. 12. (Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 25/2005) |
Art. 13. (Modificazione all'articolo 10 della l.r. 25/2005) |
Art. 14. (Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 25/2005) |
Art. 15. (Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 25/2005) |
Art. 16. (Modificazione all'articolo 18 della l.r. 25/2005) |
Art. 17. (Disposizione di coordinamento) |
Art. 18. (Abrogazione) |
§ 3.3.67 - L.R. 8 marzo 2013, n. 6.
Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni), e 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche).
(B.U. 26 marzo 2013, n. 13)
CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11
Art. 1. (Modificazione all'articolo 18 della
1. Il comma 1 dell'articolo 18 della
"1. In caso di varianti agli strumenti urbanistici previste da leggi di settore, per le quali non sia espressamente disciplinata la fase di pubblicazione, l'amministrazione competente trasmette gli atti autorizzativi e gli elaborati rappresentanti le modificazioni allo strumento urbanistico vigente al Comune, che provvede ad apportare le conseguenti variazioni dandone pubblicazione per trenta giorni consecutivi e trasmettendone copia, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.".
Art. 2. (Abrogazione dell'articolo 32 della
1. L'articolo 32 della
Art. 3. (Modificazione all'articolo 53 della
1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 53 della
"c bis) le caratteristiche del prodotto edilizio.".
Art. 4. (Modificazione all'articolo 59 della
1. Al comma 3 dell'articolo 59 della
Art. 5. (Modificazione all'articolo 60bis della
1. Al comma 3 dell'articolo 60 bis della
Art. 6. (Modificazione all'articolo 61 della
1. La lettera q) del comma 1 dell'articolo 61 della
Art. 7. (Modificazione all'articolo 61bis della
1. Al comma 2 dell'articolo 61 bis della
CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2005, N. 25
Art. 8. (Modificazione all'articolo 4 della
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della
"b) la predisposizione dei piani aventi carattere di interesse generale, tenuto conto dei progetti di rete già approvati, con le modalità di cui all'articolo 6 bis;".
Art. 9. (Inserimento dell'articolo 6 bis alla
1. Dopo l'articolo 6 della
"Art. 6 bis. (Strutture per le radiotelecomunicazioni)
1. La realizzazione delle strutture per le radiotelecomunicazioni quali i ricevitori passivi, i tralicci, i pali, le recinzioni, i locali di ricovero, i cavidotti, costituisce trasformazione urbanistica e edilizia del territorio.
2. L'installazione e la modifica di stazioni radioelettriche all'interno di siti attrezzati o su postazioni esistenti non costituisce trasformazione urbanistica e edilizia del territorio.
3. Le strutture per le radiotelecomunicazioni sono localizzate in modo da non incidere negativamente:
a) sull'incolumità fisica e sulla salute delle persone;
b) sui siti, sui beni e sulle aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico o archeologico, definiti dal PTP e dai PRG ad esso adeguati;
c) sulle aree naturali protette e sui siti della rete ecologica Natura 2000.
4. Le Comunità montane e il Comune di Aosta, d'intesa con la Regione e i Comuni interessati e sentiti i soggetti concessionari presenti sul territorio, possono formare piani aventi carattere di interesse generale preordinati a:
a) assicurare concreta attuazione alle disposizioni di cui al comma 3 e, comunque, ad evitare o contenere al massimo i possibili pregiudizi ai beni indicati nello stesso comma;
b) evitare la proliferazione delle strutture per le radiotelecomunicazioni sul territorio concentrando le stesse, per quanto possibile, mediante loro associazione sia quanto a localizzazione, sia quanto a postazioni impiegate;
c) dettare la disciplina urbanistico-edilizia per un corretto inserimento ambientale delle strutture per le radiotelecomunicazioni;
d) individuare le modalità e i termini per gli interventi di sistemazione paesaggistica e ambientale, quali i trasferimenti e le dismissioni dei siti, delle postazioni e delle stazioni radioelettriche esistenti non conformi alle disposizioni dei piani medesimi.
5. I piani di cui al comma 4, previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di radiotelecomunicazioni, di urbanistica, nonché di beni culturali e di tutela del paesaggio ove incidano su beni tutelati, prevalgono sulle previsioni dei PRG dei Comuni interessati e sono approvati dal Comune di Aosta o dalle Comunità montane con propria deliberazione. I Comuni, entro novanta giorni dall'approvazione del piano, provvedono, qualora necessario, ad adeguare i propri piani regolatori con la procedura di cui all'articolo 16 della
Art. 10. (Modificazioni all'articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 7 della
Art. 11. (Modificazioni all'articolo 8 della
1. Al comma 2 dell'articolo 8 della
2. Il comma 3 dell'articolo 8 della
3. Il comma 4 dell'articolo 8 della
"4. I proprietari dei siti attrezzati e delle postazioni sono tenuti a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, le informazioni di cui all'allegato B, necessarie per l'effettuazione del censimento.".
Art. 12. (Modificazioni all'articolo 9 della
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della
"1. I nuovi siti attrezzati, individuati dai PRG e dai piani di cui all'articolo 6 bis, sono realizzati prioritariamente dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2.".
2. L'alinea del comma 2 dell'articolo 9 della
"2. I proprietari dei siti attrezzati individuati dai PRG e dai piani di cui all'articolo 6 bis provvedono:".
3. Il comma 4 dell'articolo 9 della
Art. 13. (Modificazione all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
Art. 14. (Modificazioni all'articolo 11 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della
"1 bis. L'installazione e la modifica di stazioni radioelettriche all'interno di siti attrezzati o su postazioni esistenti sono soggette alla sola verifica di cui al comma 2, lettera b)".
2. L'alinea del comma 3 dell'articolo 11 della
"3. Il rilascio dell'autorizzazione o l'installazione di nuove stazioni radioelettriche sono comunque subordinati al parere favorevole dell'ARPA in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità stabiliti, dalla normativa statale vigente, per le seguenti stazioni radioelettriche operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz:".
3. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della
4. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 11 della
5. Al comma 8 dell'articolo 11 della
6. Il comma 11 dell'articolo 11 della
"11. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limiti di durata.".
7. L'alinea del comma 12 dell'articolo 11 della
"12. Ferma restando la concessione ministeriale, l'installazione e l'attivazione delle stazioni di cui al comma 3, lettera e), destinate alla sperimentazione e di quelle destinate ad eventi speciali sono subordinate alla comunicazione dell'intenzione di attivare tali stazioni, da presentarsi, da parte dell'operatore interessato, ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, almeno quindici giorni prima dell'installazione o dell'attivazione, con espressa indicazione:".
Art. 15. (Modificazioni all'articolo 16 della
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della
2. Al comma 4 dell'articolo 16 della
Art. 16. (Modificazione all'articolo 18 della
1. Al comma 4 dell'articolo 18 della
Art. 17. (Disposizione di coordinamento)
1. Agli articoli 6, comma 1, lettera a), 8, comma 1, e 11, commi 2, lettera a), e 5, alinea e lettera a), della
CAPO III
MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2012, N. 23
Art. 18. (Abrogazione)
1. Il comma 5 dell'articolo 12 della