§ 4.7.74 - L.R. 7 maggio 2013, n. 21.
Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:07/05/2013
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 69 della l.r. 42/2000


§ 4.7.74 - L.R. 7 maggio 2013, n. 21. [1]

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

(B.U. 15 maggio 2013, n. 21)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

 

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) e o), dello Statuto;

 

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione);

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione);

 

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, l’articolo 34 quater che modifica l’articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010);

 

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

 

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n.18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo l.r. 23 marzo 2000, n.42);

 

Considerato quanto segue

 

1. Si rende necessario procedere alla determinazione delle caratteristiche tecniche per l’individuazione delle opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per attività turistico-ricreative, al fine di consentire ai comuni di esercitare le relative funzioni amministrative in modo omogenea sul territorio;

 

2. Si rende necessario dare attuazione alla disposizione dell’articolo 11, comma 6, della l. 217/2011, che attribuisce alle regioni la competenza a dettare gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 69 della l.r. 42/2000

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 69 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), è aggiunto il seguente:

“3 bis. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma, con il regolamento di cui all’articolo 158, sono stabiliti:

a) le caratteristiche tecniche per l’individuazione delle opere di facile rimozione realizzate su aree  demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricettiva;

b) gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010)” .


[1] Abrogata dall'art. 160 della L.R. 20 dicembre 2016, n. 86.