§ 2.3.99 - L.R. 8 marzo 2013, n. 8.
Disposizioni in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 91/1998.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:08/03/2013
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 11 della l.r. 79/2012
Art. 2.  Modifiche all’articolo 14 della l.r. 79/2012
Art. 3.  Inserimento dell’articolo 31 bis nella l.r. 79/2012
Art. 4.  Modifiche all’articolo 33 della l.r. 79/2012
Art. 5.  Inserimento dell’articolo 33 bis nella l.r. 79/2012
Art. 6.  Modifiche all’articolo 35 della l.r. 79/2012
Art. 7.  Modifiche all’articolo 37 della l.r. 79/2012
Art. 8.  Sostituzione dell’allegato A della l.r. 79/2012
Art. 9.  Modifiche al preambolo della l.r. 79/2012
Art. 10.  Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 91/1998
Art. 11.  Inserimento dell’allegato C nella l.r. 91/1998
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 2.3.99 - L.R. 8 marzo 2013, n. 8.

Disposizioni in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 91/1998.

(B.U. 13 marzo 2013, n. 9)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), dello Statuto;

 

Visto il regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);

 

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

 

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed in particolare la parte terza;

 

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”) ed in particolare l’articolo 2, comma 35;

 

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ed in particolare l’articolo 27;

 

Vista l’intesa, repertorio atti n. 187/CSR del 18 settembre 2008, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Intesa sulla proposta per l’attuazione dell’articolo 27 del Decreto Legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 - Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica);

 

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994);

 

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 20 febbraio 2013;

 

Considerato quanto segue:

 

1. Si rende necessario modificare il numero dei membri dell’assemblea consortile eletti da ciascuna sezione elettorale in coerenza con il numero delle sezioni elettorali;

 

2. Nelle more dell’approvazione dei nuovi piani di classifica, occorre precisare che l’emissione dei ruoli per il pagamento dei contributi consortili relativi all’anno 2013 viene effettuata sulla base dei piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 79/2012 e, di conseguenza, occorre posticipare al 1° gennaio 2014 l’entrata in vigore dei nuovi piani di classifica e dei nuovi perimetri di contribuenza;

 

3. Fino all’istituzione dei nuovi consorzi, le unioni di comuni, già titolari delle funzioni di bonifica nei territori montani ai sensi dell’abrogata legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), continuano ad operare sulla base dei bilanci e degli atti di programmazione in essere. Tali enti, a seguito dell’abrogazione della l.r. 34/1994, non hanno più titolo ad emettere i ruoli per il pagamento dei contributi consortili relativi all’anno 2013, pertanto, al fine di garantire nella fase transitoria la disponibilità delle risorse, è necessario attribuire questa funzione al commissario di cui all’articolo 33, comma 3, della l.r. 79/2012, il quale provvederà a stipulare apposita convenzione con le unioni di comuni per la gestione degli introiti. Per garantire omogeneità e uniformità, allo stesso commissario è altresì affidato il compito di coordinare l’emissione dei ruoli da parte dei commissari di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica);

 

4.Si rende necessario specificare nella l.r. 79/2012 che le concessioni, le licenze ed i permessi di cui agli articoli dal 134 al 138 del r.d. 368/1904, sono rilasciate dai consorzi di bonifica, sulla base dei pareri già di competenza delle province;

 

5. Si rende necessario sostituire l’allegato A della l.r. 79/2012, in quanto, per un mero errore materiale, sono stati inclusi nella delimitazione dei nuovi comprensori regionali due comprensori interregionali (Val di Paglia Superiore e Valle dell'Astrone) che, essendo dal punto di vista idrografico afferenti a bacini territorialmente prevalenti in regioni limitrofe, sono attualmente esclusi dall'attuale riforma;

 

6. Anche a seguito dei recenti eventi alluvionali e, comunque, per far fronte a sopravvenute esigenze di carattere straordinario, occorre rendere immediatamente applicabile l’articolo 12 quinquies della l.r. 91/1998, stabilendo che, in prima applicazione e nelle more dell’approvazione del piano ambientale ed energetico regionale (PAER), il documento annuale per la difesa del suolo possa essere approvato anche per stralci, in coerenza con gli indirizzi del piano regionale di azione ambientale (PRAA) attualmente vigente e sulla base delle proposte formulate dalla conferenza permanente per la difesa del suolo, al fine di individuare gli interventi urgenti finalizzati alla riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico;

 

7. Risulta necessario inserire nella l.r. 91/1998 l’allegato C, previsto all’articolo 12, comma 1, lettera g ter), della stessa legge, ma non approvato dal Consiglio regionale per mero errore materiale;

 

8. Al fine di consentire una rapida applicazione delle disposizioni contenute nella l.r. 79/2012 si rende necessario prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 79/2012

1. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994), le parole: “ pari a quattro ” sono sostituite dalle seguenti: “ pari a cinque ”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 79/2012

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012, le parole: “ da tredici ” sono sostituite dalle seguenti: “ da quindici ”.

2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012, le parole: “ da tredici ” sono sostituite dalle seguenti: “da quindici”.

3. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012, le parole: “ da tredici ” sono sostituite dalle seguenti: “ da quindici ”.

4. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012, le parole: “ da tredici ” sono sostituite dalle seguenti: “ da quindici ”.

5. Alla lettera a) del comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012, le parole: “ da tredici ” sono sostituite dalle seguenti: “ da quindici ”.

6. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012, le parole: “ da tredici ” sono sostituite dalle seguenti: “ da quindici ”.

 

     Art. 3. Inserimento dell’articolo 31 bis nella l.r. 79/2012

1. Dopo l’articolo 31 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:

“ Art. 31 bis - Concessioni, licenze e permessi

1. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui agli articoli 134, 135, 136, 137 e 138 del r.d. 368/1904, sono rilasciati dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere vincolante del competente ufficio della provincia relativamente alla tutela delle acque pubbliche.

2. I provvedimenti sono adottati entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il consorzio si sia pronunciato, la domanda s'intende accolta.

3. È ugualmente di competenza dei consorzi di bonifica l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati in caso d'inosservanza da parte dei beneficiari delle prescrizioni ivi contenute e in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica.

4. Gli atti di cui al comma 1 e al comma 3 sono comunicati alla conferenza permanente di cui all’articolo 12 sexies della l.r. 91/1998. ”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 79/2012

1. Al comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 79/2012, dopo le parole: “ di cui all’articolo 35 ” sono inserite le seguenti: “ e al coordinamento dell’emissione dei ruoli da parte dei commissari di cui alla l.r. 47/2010 ”.

 

     Art. 5. Inserimento dell’articolo 33 bis nella l.r. 79/2012

1. Dopo l’articolo 33 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:

“ Art. 33 bis. Disposizioni transitorie per l’emissione dei ruoli relativi all’anno 2013

1. I ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all’anno 2013 sono emessi sulla base dei piani di classifica e delle modalità di riparto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nell’ambito dell’espletamento del proprio mandato, il commissario di cui all’articolo 33, comma 3, emette i ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all’anno 2013 per le unioni di comuni che svolgono le funzioni di bonifica di cui all’articolo 53 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).

3. Il commissario, entro il 15 aprile 2013, stipula apposita convenzione con le unioni di comuni per la gestione dei fondi derivanti dalla emissione dei ruoli di cui al comma 2. ”.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 79/2012

1. Al comma 4 dell’articolo 35 della l.r. 79/2012, dopo le parole: “ l.r. 34/1994, ” sono inserite le seguenti: “ operano sulla base dei bilanci e degli atti di programmazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ed ”.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 79/2012

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 79/2012, è aggiunto il seguente:

“ 3 bis. Il piano di classifica e il perimetro di contribuenza di cui al comma 3, acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2014. ”.

 

     Art. 8. Sostituzione dell’allegato A della l.r. 79/2012

1. L’allegato A, di cui all’articolo 5, comma 1, della l.r. 79/2012, è sostituito dall’allegato A della presente legge.

 

     Art. 9. Modifiche al preambolo della l.r. 79/2012

1. Il punto 16 del considerato del preambolo della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:

“ 16. Fino all'istituzione dei nuovi consorzi di bonifica, si rende necessario prorogare le disposizioni di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica), tenendo tuttavia conto della nuova delimitazione dei comprensori che rende necessario individuare per ciascun comprensorio un commissario incaricato di provvedere all'espletamento delle elezioni, alla formale costituzione giuridica del nuovo ente e all’emissione dei ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all'anno 2013 per le unioni di comuni che svolgono le funzioni di bonifica di cui all'articolo 53 della legge regionale 5 maggio 1994. n. 34 (Norme in materia di bonifica), nonché al coordinamento delle attività degli altri commissari; ”.

2. Dopo il punto 16 del considerato del preambolo della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:

“ 16 bis. Nelle more dell'approvazione dei nuovi piani di classifica, l'emissione dei ruoli per il pagamento dei contributi consortili relativi all'anno 2013 è effettuata sulla base dei piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e, di conseguenza, si rende necessario posticipare al 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore dei nuovi piani di classifica e dei nuovi perimetri di contribuenza; ”.

 

     Art. 10. Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 91/1998

1. Dopo l’articolo 17 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è inserito il seguente:

“ Art. 17 bis - Disposizioni per la prima applicazione dell’articolo 12 quinquies

1. In fase di prima applicazione, nelle more dell’approvazione del PAER, il documento annuale per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 quinquies può essere approvato per stralci, in coerenza con il piano regionale di azione ambientale (PRAA) vigente ai sensi dell’articolo 133 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), e sulla base delle proposte formulate dalla conferenza permanente per la difesa del suolo, al fine di individuare gli interventi urgenti di cui all’articolo 12 quinquies, comma 2, finalizzati a far fronte a sopravvenute esigenze di carattere straordinario. ”.

 

     Art. 11. Inserimento dell’allegato C nella l.r. 91/1998

1. Dopo l’allegato B della l.r. 91/1998 è inserito l’allegato C, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera g ter), della stessa l.r. 91/1998, allegato B della presente legge.

 

     Art. 12. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

 

ALLEGATO A

Comprensori di Bonifica

(Omissis)

 

 

ALLEGATO B

 

ALLEGATO C

(art. 12, comma 1, lett. g ter) della l.r. 91/1998)

 

ELENCO DELLE OPERE

 

1. Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km;per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici, e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio geologico,comprese le relative stazioni di spinta intermedie.

 

2. Opere relative a:

a) tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza;

b) autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l’altro l’arresto e la sosta di autoveicoli;

c) strade extraurbane a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempre che la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;

d) parcheggi interrati che interessano superfici su periori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO.

 

3. Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l’esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.

 

4. Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d’invaso superiore ad 1.000.000 m3, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d’invaso superiore a 100.000 m3.

 

5. Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui nucleari.

 

6. Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.

 

7. Opere ed interventi relativi a trasferimenti d’acqua che prevedano o possano prevedere trasferimento d’acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.

 

8. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un’eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all’anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

 

9. Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali.

 

10. Linee ferroviarie a carattere regionale.

 

11. Casse di espansione o di laminazione con volume d’invaso pari o superiore a un milione di m3.

 

12. Aeroporti ed aviosuperfici, con esclusione delle elisuperfici finalizzate esclusivamente ad usi di servizio medico di emergenza, di pubblica sicurezza, di difesa nazionale, di protezione civile e antincendi.

 

13. Cave di prestito per opere di interesse regionale o statale.

 

14. Strade extraurbane secondarie.

 

15. Linee ferroviarie a carattere locale.

 

16. Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.