§ 5.5.54 - L.P. 31 maggio 2012, n. 12.
Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:31/05/2012
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche)


§ 5.5.54 - L.P. 31 maggio 2012, n. 12.

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche

(B.U. 5 giugno 2012, n. 23)

 

Art. 1. Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche)

1. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche è sostituito dal seguente:

"6. Al presidente dell'autorità spetta un'indennità di carica annua lorda determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale in misura non superiore al 40 per cento dell'indennità attribuibile al presidente dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi dell'articolo 58, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia). Agli altri due componenti spetta un'indennità di carica annua lorda determinata dall'Ufficio di Presidenza in misura non superiore al 50 per cento dell'indennità attribuita al presidente dell'autorità. Ai componenti dell'autorità spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'espletamento del loro incarico, in misura pari a quello dei consiglieri provinciali."

2. La lettera d) del comma 7 dell'articolo 10 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche è sostituita dalla seguente:

"d) esprime un parere al difensore civico relativamente agli atti o ai procedimenti della Provincia e degli altri enti a ordinamento provinciale o istituiti da leggi provinciali, dei concessionari di pubblici servizi, nonché degli altri enti convenzionati con il difensore civico, che incidono su posizioni giuridiche connesse con la tutela o la promozione delle minoranze linguistiche; il parere è reso su richiesta del difensore civico nel termine di quindici giorni dalla richiesta stessa;".