Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 cultura, musei, biblioteche |
Data: | 31/05/2012 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche) |
§ 5.5.54 - L.P. 31 maggio 2012, n. 12.
Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche
(B.U. 5 giugno 2012, n. 23)
Art. 1. Modificazioni dell'articolo 10 della
1. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche è sostituito dal seguente:
"6. Al presidente dell'autorità spetta un'indennità di carica annua lorda determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale in misura non superiore al 40 per cento dell'indennità attribuibile al presidente dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi dell'articolo 58, comma 6, della
2. La lettera d) del comma 7 dell'articolo 10 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche è sostituita dalla seguente:
"d) esprime un parere al difensore civico relativamente agli atti o ai procedimenti della Provincia e degli altri enti a ordinamento provinciale o istituiti da leggi provinciali, dei concessionari di pubblici servizi, nonché degli altri enti convenzionati con il difensore civico, che incidono su posizioni giuridiche connesse con la tutela o la promozione delle minoranze linguistiche; il parere è reso su richiesta del difensore civico nel termine di quindici giorni dalla richiesta stessa;".