§ 1.7.29 - L.R. 10 aprile 2013, n. 8.
Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 enti locali: norme elettorali
Data:10/04/2013
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 1.7.29 - L.R. 10 aprile 2013, n. 8.

Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere.

(G.U.R. 12 aprile 2013, n. 18)

 

Art. 1. Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere

1. Alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) l'articolo 1 bis è sostituito dal seguente:

 

'Art. 1 bis. Composizione delle liste per l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali. 1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5 ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.'.

 

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

 

'3 bis. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.';

 

c) il comma 2 dell'articolo 2 ter è sostituito dal seguente:

 

'2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome e il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.';

 

d) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

 

'2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la la nullità della seconda preferenza.'.

 

2. Al comma 1 dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

 

'e bis) verifica il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35 e successive modifiche e integrazioni, e, in caso di inosservanza, assegna ai presentatori della lista un termine di ventiquattro ore per la regolarizzazione della stessa. Trascorso inutilmente tale termine, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 1 bis della della legge regionale n. 35/1997. Qualora la lista, in esito alla cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista.'.

 

3. All'articolo 38 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

'3. L'elettore può manifestare sino ad un massimo di due preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.';

 

b) il comma 4 è soppresso;

 

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

 

'8. Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.'.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.