§ 1.7.16 - L.R. 10 maggio 2013, n. 9.
Modifiche alla Legge Regionale 5 aprile 1980, n. 18 "Norme sui referendum previsti dallo statuto" e alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:10/05/2013
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 18/1980)
Art. 2.  (Modifica all’articolo 10 della l.r. 10/1995)
Art. 3.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.7.16 - L.R. 10 maggio 2013, n. 9.

Modifiche alla Legge Regionale 5 aprile 1980, n. 18 "Norme sui referendum previsti dallo statuto" e alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle Province nella Regione Marche"

(B.U. 16 maggio 2013, n. 36)

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 18/1980)

1. L’articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

1. I referendum abrogativi vengono effettuati non più di due volte l’anno nei seguenti periodi:

a) tra il 1° maggio e il 31 luglio;

b) tra il 1° ottobre e il 31 dicembre.

2. I referendum indicati al comma 1, lettera a), sono indetti con decreto del Presidente della Giunta da emanarsi entro il 31 marzo; i referendum di cui al comma 1, lettera b), sono indetti con decreto del Presidente della Giunta da emanarsi entro il 31 agosto. Il decreto indica la data ai sensi del comma 1 nonché la richiesta.”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 10 della l.r. 10/1995)

1. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) è sostituito dal seguente:

“4. Il referendum consultivo sulla proposta di legge per l’istituzione di nuovi Comuni, mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.”.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.