§ 1.1.q - R.R. 9 aprile 2013, n. 2.
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:09/04/2013
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Disposizioni generali)
Art. 3.  (Tipi di dati e di operazioni eseguibili)
Art. 4.  (Abrogazione di norme)


§ 1.1.q - R.R. 9 aprile 2013, n. 2.

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

(B.U. 24 aprile 2013, n. 6)

 

Art. 1. (Oggetto)

     1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni ed integrazioni, identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Regione, nonché da parte delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere della Regione, degli enti e delle agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari:

a) effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla Parte II del d.lgs. 196/2003 (Disposizioni relative a specifici settori);

b) autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

 

     Art. 2. (Disposizioni generali)

     1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell’articolo 4 del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

 

     Art. 3. (Tipi di dati e di operazioni eseguibili)

     1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all’articolo 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:

a) ALLEGATO “A” (Schede da A1 a A41): Regione, agenzie ed enti regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione, in quanto previsti nell’ordinamento regionale: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure; Istituto Zooprofilattico Sperimentale; Istituto Regionale per la Floricoltura; Agenzia Liguria Lavoro; Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario; Aziende di Promozione Turistica; Agenzia Regionale per la Promozione Turistica; agenzie e autorità di bacino regionali e interregionali; Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense; Aziende pubbliche di Servizi alla Persona; altri enti strumentali o vigilati dalla Regione;

b) ALLEGATO “B” (Schede da B1 a B40): Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico, Aziende ospedaliere universitarie operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

 

     Art. 4. (Abrogazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 16 maggio 2006, n. 1 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)).

 

 

ALLEGATI