§ 8.5.160 - Regolamento 5 marzo 2013, n. 189.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 189/2013 della Commissione, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 in relazione al regime dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:05/03/2013
Numero:189


Sommario
Art. 1. L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 8.5.160 - Regolamento 5 marzo 2013, n. 189.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 189/2013 della Commissione, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 in relazione al regime dei mittenti conosciuti

(G.U.U.E. 6 marzo 2013, n. L 62)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 [1], in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (UE) n. 185/2010 [2] della Commissione fissa un periodo transitorio per l’applicazione dei requisiti relativi all’approvazione dei mittenti conosciuti. Per motivi di semplificazione è necessario armonizzare tale data con altre date del regolamento.

 

(2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010.

 

(3) Le misure del presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell’aviazione civile istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

 

[2] GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.

 

 

ALLEGATO

 

Nel capitolo 6 dell'allegato al regolamento (UE) n. 185/2010, il punto 6.4.1.2, lettera d), è sostituito dal seguente:

 

"d) se un mittente conosciuto è stato riconosciuto tale prima del 29 aprile 2010 accertando il soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 6.4.2, egli può continuare ad essere considerato mittente conosciuto ai fini del regolamento (CE) n. 300/2008 e suoi provvedimenti attuativi fino al 28 aprile 2013;".