Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.1 bilancio e contabilità |
Data: | 26/02/2013 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 27 gennaio 2012 n. 1) |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 1.1.123 - L.R. 26 febbraio 2013, n. 2. [1]
Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 27 gennaio 2012 n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2012)".
(B.U. 4 marzo 2013, n. 14)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 22 della
1. All'articolo 22 della
“3 bis. Per favorire il percorso di organizzazione del Polo Ambientale previsto dal comma 2 la Regione Campania accompagna il ricorso all’eventuale concessione degli ammortizzatori sociali, ai sensi della legislazione vigente in materia e previo confronto con le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti legali delle società regionali in liquidazione e con la concessione di misure di incentivo all'esodo su base volontaria e di sostegno economico alle medesime società.
3 ter. Per le finalità previste dal comma 3 bis si provvede, a legislazione vigente, destinando nell’ambito della programmazione finanziaria per l'anno 2013 la somma di euro 7.000.000,00 dalle risorse del Fondo per la gestione di crisi occupazionali e dei processi di lavoro, istituito con l’articolo 37 della presente legge regionale e alimentato annualmente da quota parte delle risorse di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale.”.
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
[1] Abrogata dall'art. 1 della