§ 3.1.127 - L.R. 29 marzo 2013, n. 16.
Adeguamento della normativa regionale alle disposizioni contenute nel decreto legge 13 settembre 2012. n. 158 (noto come decreto Balduzzi) convertito [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:29/03/2013
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Modifiche ed integrazioni agli articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11)
Art. 2.  (lntegrazioni all'art. 20, comma 3, legge regionale 7 agosto 2002 n. 29)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.127 - L.R. 29 marzo 2013, n. 16.

Adeguamento della normativa regionale alle disposizioni contenute nel decreto legge 13 settembre 2012. n. 158 (noto come decreto Balduzzi) convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189. Modifiche ed integrazioni agli articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 ed all'articolo 20 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29.

(B.U. 2 aprile 2013, n. 7 - S.S. 5 aprile 2013, n. 3)

 

Art. 1. (Modifiche ed integrazioni agli articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11)

1. Il testo del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: «3. I provvedimenti di nomina dei Direttori Generali, Aziende del Servizio Sanitario Regionale sono adottati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale degli idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre Regioni, costituiti previa pubblica selezione. Gli elenchi sono aggiornati con cadenza biennale. La Regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula.».

 

2. All'articolo 14 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:

 

«3 bis. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina i contenuti degli avvisi pubblici finalizzati alla formazione dell'elenco di cui al comma 3 e definisce i criteri per la verifica dei requisiti di cui al successivo comma 3 ter.

3 ter. Il Direttore Generale è nominato tra soggetti che non abbiano compiuto il sessantasettesimo anno di età al momento della nomina in possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale svolta negli ultimi dieci anni, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie.

3 quater. Resta ferma l'intesa con il Rettore per la nomina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria in attuazione dell'articolo 4 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

3 quinquies. La Giunta regionale, ai fini della selezione dei candidati per l'inserimento nell'elenco degli idonei di cui al comma 3, si avvale di una Commissione costituita ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 e s.m. i.».

 

3. All'articolo 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:

 

«3 bis. Presso l'Assessorato Tutela della salute e politiche sanitarie sono istituiti gli elenchi regionali degli idonei, ad aggiornamento biennale, degli aspiranti alla nomina a Direttore amministrativo e Direttore sanitario delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.

3 ter. La Giunta regionale disciplina, con apposito atto, i contenuti degli avvisi pubblici finalizzati alla formazione degli elenchi di cui al precedente comma.

3 quater. I Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale nominano i Direttori amministrativi e sanitari, ai sensi del comma 1, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali degli idonei di cui al comma 3bis. La Regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione e ai curricula. I provvedimenti di nomina sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria e sui siti web istituzionali delle singole Aziende, in apposita sezione ad essi dedicata.».

 

     Art. 2. (lntegrazioni all'art. 20, comma 3, legge regionale 7 agosto 2002 n. 29)

1. All'articolo 20 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. è aggiunto il seguente comma: «3 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, della l.r. 11/2004 e s.m.i., trovano applicazione anche nei confronti dei Commissari, ai quali è corrisposto lo stesso trattamento economico previsto dalla vigente normativa per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.».

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.