Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.5 soppressione e trasformazione |
Data: | 18/03/1958 |
Numero: | 356 |
Sommario |
Art. unico. Tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è inserito il seguente art. 13-bis: |
§ 42.5.33 - Legge 18 marzo 1958, n. 356.
Norme aggiuntive alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico.
(G.U. 21 aprile 1958, n. 96).
Tra gli articoli 13 e 14 della
"Al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie, il Ministro per il tesoro può, con proprio decreto, disporre il trasferimento di determinati crediti da uno ad altro degli enti, per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, purchè all'originario creditore sia versato il valore corrispondente.
Il Ministro per il tesoro può, altresì, disporre, con proprio decreto, il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti predetti, purchè l'ente originario debitore fornisca, mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia, la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tale scopo, ove il credito sia definitivamente accertato e nella misura di tale accertamento.
I decreti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
L'ente debitore è liberato dalla obbligazione, anche senza adesione del creditore, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle società per le quali siano stati adottati i provvedimenti di cui al precedente art. 6, purchè lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale".