Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.5 soppressione e trasformazione |
Data: | 19/04/1945 |
Numero: | 256 |
Sommario |
Art. 1. La Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato istituita con R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1781, è soppressa a decorrere [...] |
Art. 2. I rendiconti delle riscossioni e delle erogazioni della Cassa di ammortamento, alla fine di ciascuno dei semestri al 31 dicembre 1943, al 30 giugno 1944, e al 31 dicembre 1944, nonché la [...] |
Art. 3. Gli stanziamenti del bilancio della spesa per il Ministero del tesoro, in relazione alle assegnazioni alla Cassa di ammortamento, di cui all'art. 5, lettere d, e, f, del R. decreto-legge 5 [...] |
Art. 4. La devoluzione delle somme corrispondenti al maggiore provento, derivante dall'applicazione dei nuovi prezzi di vendita dei tabacchi lavorati, a favore della Cassa di ammortamento, autorizzata [...] |
Art. 5. Il conto corrente della Cassa di ammortamento, istituito presso la Banca d'Italia, è estinto, al 31 dicembre 1944, e il relativo saldo è versato dalla Banca medesima, insieme con i relativi [...] |
Art. 6. Le annualità di lire 300.000 ciascuna, aumentate del decimo, dovute dal Banco di Sicilia, in forza del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2640, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 45, [...] |
Art. 7. Al R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2380, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3091, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Art. 8. Il R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2255, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 527, è sostituito dalla seguente disposizione: |
Art. 9. Le offerte, a favore dell'erario dello Stato, di titoli di debito pubblico, compresi i buoni del tesoro poliennali, di buoni del tesoro ordinari, ovvero di altri valori, potranno essere dirette [...] |
Art. 10. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio le variazioni occorrenti, in relazione alla emissione del presente decreto. |
Art. 11. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dal 31 dicembre 1944. |
§ 42.5.6 - D.Lgs.Lgt. 19 aprile 1945, n. 256.
Soppressione della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno.
(G.U. 2 giugno 1945, n. 66).
La Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato istituita con R.
I rendiconti delle riscossioni e delle erogazioni della Cassa di ammortamento, alla fine di ciascuno dei semestri al 31 dicembre 1943, al 30 giugno 1944, e al 31 dicembre 1944, nonché la situazione patrimoniale della Cassa medesima, al 31 dicembre 1944, in deroga alle disposizioni del regolamento emanato con decreto Ministeriale 5 aprile 1932, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 18 maggio 1932, saranno approvati con decreto del Ministro per il tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, ferma restando, sino all'esercizio 1944-1945, la disposizione dell'art. 9 del R.
Gli stanziamenti del bilancio della spesa per il Ministero del tesoro, in relazione alle assegnazioni alla Cassa di ammortamento, di cui all'art. 5, lettere d, e, f, del R.
La rata dell'assegnazione, considerata nel precedente comma, maturata al 31 dicembre 1944, sarà versata al bilancio dello Stato, a cura della direzione generale del debito pubblico.
La devoluzione delle somme corrispondenti al maggiore provento, derivante dall'applicazione dei nuovi prezzi di vendita dei tabacchi lavorati, a favore della Cassa di ammortamento, autorizzata con i regi decreti-
Il conto corrente della Cassa di ammortamento, istituito presso la Banca d'Italia, è estinto, al 31 dicembre 1944, e il relativo saldo è versato dalla Banca medesima, insieme con i relativi interessi, al bilancio dello Stato.
Le annualità di lire 300.000 ciascuna, aumentate del decimo, dovute dal Banco di Sicilia, in forza del R.
Parimenti le altre attività, risultanti dalla situazione patrimoniale di cui al precedente art. 2, saranno, insieme con i relativi atti, consegnate alla direzione generale del debito pubblico, che compirà o promuoverà, dalle amministrazioni statali interessate, i provvedimenti occorrenti per la liquidazione, riscossione e l'eliminazione di esse.
Al R.
Art. 1. - I commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
"Coloro che intendano effettuare la rinunzia faranno pervenire al Ministero del tesoro la relativa dichiarazione, esente da spesa di bollo, con firma autenticata da notaio, senza intervento di testimoni, ovvero dal sindaco del comune, unendovi, se del caso, il certificato di iscrizione o la polizza, di cui siano in possesso. La firma dell'ufficiale autenticante è esente da legalizzazione.
"Pervenuta la dichiarazione di rinunzia, la direzione generale del debito pubblico provvede perché, da parte dell'amministrazione interessata, venga sospeso il pagamento delle rate di pensione, assegno o soprassoldo, non ancora maturate e di quelle maturate dopo la data della dichiarazione, ma non riscosse dal titolare; e vengano chiuse le relative partite, in caso di rinunzia totale, o ridotte, in caso di rinunzia parziale".
Art. 2. - Alle parole "Il Ministro per le finanze" sono sostituite le altre "Il Ministro per il tesoro".
Art. 5. - I commi primo e secondo sono abrogati.
Art. 6. - E' sostituito dal seguente:
"A coloro che facciano rinunzia a termini delle precedenti disposizioni, sarà conferito uno speciale diploma di benemerenza, dal Ministro per il tesoro, con iscrizione del loro nome nel Libro della riconoscenza nazionale, che sarà custodito dalla direzione generale del debito pubblico".
Art. 7. - E' sostituito dal seguente:
"Limitatamente ai soprassoldi per medaglie al valore militare, è ammessa la rinunzia anche a favore di enti ed istituzioni che abbiano fini di beneficenza o di educazione ed assistenza sociale, rimanendo a carico degli enti - sotto la vigilanza della direzione generale del tesoro - i relativi provvedimenti e l'esibizione del certificato di esistenza in vita del titolare, per il pagamento delle somme così devolute".
Il R.
"L'ultimo comma dell'art. 5 del R.
"L'Istituto nazionale delle assicurazioni, riconosciuta la regolarità delle polizze, per le quali sia stata o venga prestata rinunzia a favore dell'erario dello Stato, e che gli saranno inviate periodicamente dalla direzione generale del debito pubblico, ne liquida l'importo ai soli effetti contabili, previa annotazione di annullamento tanto sulle polizze che sulle corrispondenti matrici.
"L'importo, per le polizze pagabili alla fine del trentennio, sarà determinato al valore attuale secondo la tabella approvata con decreto Ministeriale 10 aprile 1920".
Le offerte, a favore dell'erario dello Stato, di titoli di debito pubblico, compresi i buoni del tesoro poliennali, di buoni del tesoro ordinari, ovvero di altri valori, potranno essere dirette al Ministero del tesoro e esprimersi mediante dichiarazione, su carta semplice, del possessore, per i titoli o buoni al portatore, o dell'avente diritto, per gli altri titoli, buoni o valori, con firme autenticate, da notaio, senza intervento di testimoni, ovvero dal sindaco. La firma dell'ufficiale autenticante è esente da legalizzazione.
Alle dichiarazioni dovranno essere uniti i relativi titoli o valori e gli atti, eventualmente occorrenti, per la giustificazione del diritto dell'offerente, a norma delle leggi in vigore.
Le offerte sono esenti da qualsiasi tassa o imposta.
A cura della direzione generale del debito pubblico, per i titoli di debito pubblico e per i buoni del tesoro poliennali, ovvero della direzione generale del tesoro, per i buoni ordinari, sarà provveduto, previo riscontro della regolarità delle offerte e dei titoli, all'annullamento di questi ultimi e alle conseguenti riduzioni delle consistenze e dei relativi stanziamenti.
Agli offerenti sarà conferito, dal Ministro per il tesoro, il diploma di benemerenza, di cui al precedente art. 7, con iscrizione del loro nome nel Libro della riconoscenza nazionale, ivi considerato.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio le variazioni occorrenti, in relazione alla emissione del presente decreto.
Sono abrogate le norme contrarie al presente provvedimento.
Il presente decreto ha efficacia a decorrere dal 31 dicembre 1944.