Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.4 personale |
Data: | 17/02/1987 |
Numero: | 87 |
Sommario |
Art. 1. 1. I titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato che, a decorrere da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, e fino alla [...] |
§ 42.4.45 - Legge 17 febbraio 1987, n. 87.
Inquadramento in ruolo di personale in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche con rapporto di lavoro a tempo determinato.
(G.U. 18 marzo 1987, n. 64)
1. I titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato che, a decorrere da data anteriore a quella di entrata in vigore della
2. L'inquadramento è disposto su domanda degli interessati da spedire o far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche entro il termine perentorio di trenta giorni da quello di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche da adottare entro i successivi trenta giorni.
3. L'inquadramento è effettuato secondo le disposizioni recate dall'art. 39 del
4. Coloro che hanno svolto attività di ricerca e sono in possesso di un titolo di studio assimilabile al diploma di laurea sono immessi nella qualifica di collaboratore del ruolo tecnico-professionale del Consiglio nazionale delle ricerche. Coloro che hanno svolto attività tecnica e sono in possesso di un titolo di studio assimilabile al diploma di scuola media superiore sono immessi nella qualifica di assistente del predetto ruolo.
5. Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato ad apportare ai propri ruoli le modificazioni necessarie, con la procedura di cui all'art. 29 della