Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.4 personale |
Data: | 07/05/1948 |
Numero: | 980 |
Sommario |
Art. 1. L'ultimo comma dell'art. 46 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, è modificato come segue |
Art. 2. Fermo rimanendo il numero dei posti dei direttori ordinari e straordinari degli Istituti di sperimentazione agraria di cui alla tabella VII annessa al decreto [...] |
Art. 3. Il limite di età previsto dall'art. 51 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per il collocamento a riposo dei direttori degli Istituti di sperimentazione agraria, è [...] |
Art. 4. I direttori che siano stati collocati fuori ruolo ai sensi del secondo comma del precedente articolo sono tenuti a svolgere attività scientifica, secondo le modalità da [...] |
Art. 5. I direttori ordinari, già collocati a riposo ai sensi del citato art. 51, i quali alla data del presente decreto non abbiano ancora compiuto il settantacinquesimo anno [...] |
Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana |
§ 42.4.5 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 980 [1] .
Carriera dei direttori degli Istituti di sperimentazione agraria.
(G.U. 28 luglio 1948, n. 173)
L'ultimo comma dell'art. 46 del
"I direttori ordinari conseguono la promozione al grado quinto al compimento del quinto anno di anzianità nel grado sesto e la promozione al grado quarto al compimento del quarto anno di anzianità nel grado quinto".
Fermo rimanendo il numero dei posti dei direttori ordinari e straordinari degli Istituti di sperimentazione agraria di cui alla tabella VII annessa al
Il limite di età previsto dall'art. 51 del
I direttori che abbiano compiuto il settantesimo anno di età, sono collocati fuori ruolo, a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti.
Ai direttori fuori ruolo spetta lo stesso trattamento del personale di ruolo ai fini del conseguimento di eventuali promozioni e a tutti gli altri effetti. Essi sono collocati a riposo al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età.
I direttori che siano stati collocati fuori ruolo ai sensi del secondo comma del precedente articolo sono tenuti a svolgere attività scientifica, secondo le modalità da determinarsi dal Ministero.
I direttori ordinari, già collocati a riposo ai sensi del citato art. 51, i quali alla data del presente decreto non abbiano ancora compiuto il settantacinquesimo anno di età, possono, a domanda, essere richiamati in servizio e sono ad essi applicabili le disposizioni contenute nel precedente art. 3.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.
[1] Ratificato dalla