| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 42. Enti pubblici | 
| Capitolo: | 42.3 patrimonio | 
| Data: | 05/06/1850 | 
| Numero: | 1037 | 
§ 42.3.1 - Legge 5 giugno 1850, n. 1037.
Disciplina degli acquisti dei corpi morali.
(G.U. 5 giugno 1860, n. 1037)
Gli stabilimenti o corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, non possono acquistare beni stabili senza essere a ciò autorizzati con regio decreto previo il parere del Consiglio di Stato.
Le donazioni fra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle.
Le norme della presente legge non si applicano alle regioni ed alle province autonome [1] .
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, benché privi di autorizzazione governativa [2] .
[1]  Comma aggiunto dall'art. 1 della 
[2]  Comma aggiunto dall'art. 1 della